Cassation Court dismisses appeals against sentencing for satellite crimes due to lack of manifest illogical reasoning.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the appeals by Giovanni Pappalardo and Francesco Pesce inadmissible, ordering them to pay court costs. The appellants argued for different sentencing treatment compared to another defendant, but the court found their complaints infounded because the lower court correctly applied the law. The decision rests on the principle that sentencing discretion for satellite crimes is immune from review unless the reasoning is manifestly illogical or arbitrary.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 69 cod. pen.; Art. 133 cod. pen.: Sentencing discretion for satellite crimes is immune from cassation review unless the reasoning is manifestly illogical or arbitrary.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
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Generato dall'IATesto completo
a seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: PAPPALARDO GIOVANNI nato a CATANIA il 21/02/1976 PESCE FRANCESCO nato a CINQUEFRONDI il 14/08/1984 avverso la sentenza del 09/05/2023 della CORTE APPELLO di CATANIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere PIERLUIGI CIANFROCCA;
RITENUTO IN FATTO
E
CONSIDERATO IN DIRITTO
Letti i ricorsi presentati nell'interesse di Giovanni Pappalardo e Francesco Pesce; osserva, sul ricorso proposto nell'interesse del Pappalardo che il ricorrente lamenta una ingiustificata parificazione del trattamento sanzionatorio a lui riservato rispetto a quello riguardante il correo Ignazio Vinciguerra ma che si tratta di una doglianza manifestamente infondata proprio alla luce delle argomentazioni con cui la Corte d'appello - non mancando di precisare (cfr., pag. 8 della sentenza impugnata) che anche per il Vinciguerra, come per il Pappalardo, era stato escluso il ruolo di "organizzatore" - ha ritenuto le due posizioni del tutto analoghe pervenendo alla individuazione di una del pari analoga risposta sanzionatoria seguendo, in questo, un percorso logico del tutto lineare ed immune da profili di manifesta illogicità; osserva, sul ricorso proposto nell'interesse del Pesce, che l'unico complesso ed articolato motivo del ricorso dell'imputato è manifestamente infondato; dalla lettura della sentenza impugnata risulta che il giudizio di bilanciamento aveva condotto sempre ad un risultato di equivalenza tra le circostanze aggravanti e le attenuanti generiche riconosciute già in primo grado e che, invero, è stato ribadito in sede di rinvio con argomentazioni che non possono ritenersi censurabili in questa sede dal momento che il giudice del merito l'ha considerata come la più idonea a realizzare l'adeguatezza della pena irrogata in concreto e che le statuizioni relative al bilanciamento di cui all'art. 69 cod. pen., concretizzando in tal modo una valutazione discrezionale tipica del giudizio di merito, sfuggono al sindacato di legittimità qualora, sorrette da sufficiente motivazione, non siano frutto di mero arbitrio o di ragionamento manifestamente illogico (cfr., in tal senso, Sez.
U, n. 10713 del 25/02/2010, Contaldo, Rv. 245931) ovvero abbia fatto riferimento anche ad uno solo dei parametri previsti dall'art.133 cod. pen., come certamente avvenuto in relazione alla posizione dell'imputato Pesce; che le SS.UU. di questa Corte nella sentenza "Pizzone" hanno richiamato e condiviso Sez. 3, n. 24979 del 22/12/2017, dep. 2018, F., non nnassimata sul punto, in cui si era puntualmente affermato che «se per i reati satellite è irrogata una pena notevolmente inferiore al minimo edittale della fattispecie legale di reato, l'obbligo di motivazione si riduce, mentre, qualora la pena coincida con il minimo edittale della fattispecie legale di reato o addirittura lo superi, l'obbligo motivazionale si fa più stringente ed il giudice deve dare conto specificamente del criterio adottato, tanto più quando abbia determinato la pena base per il reato ritenuto più grave applicando il minimo edittale e/o quando abbia applicato una misura di pena in aumento sproporzionata, pur in presenza delle medesime fattispecie dì reato»; che, in ogni caso, nel caso di specie, la Corte territoriale ha ampiamente motivato in relazione alla dosimetria della pena irrogata al Pesce, facendo riferimento alla gravità del reato, correttamente desunta dagli elementi negativi, ritenuti decisivi o rilevanti, di cui all'art. 133, primo comma, cod. pen. (si vedano pagg. 9 e 10); rilevato, pertanto, che i ricorsi devono essere dichiarati inammissibili, con la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila ciascuno in favore della Cassa delle ammende;
P.Q.M.
dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.