Ordinanza — n. 25344/2024 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IAa seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: BOU ALLHM KARIM nato il 23/07/1977 avverso la sentenza del 19/10/2023 della CORTE APPELLO di BRESCIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere PIERLUIGI CIANFROCCA; Letto il ricorso presentato nell'interesse di Bou Allhm Karim; ritenuto che l'unico motivo di ricorso i motivi di ricorso lamenta l'illegittimità, sotto il profilo della violazione di legge e del vizio di motivazione, del mancato riconoscimento dell'attenuante di cui all'art. 62 n. 6 cod. pen. è, in ogni caso, manifestamente infondato; rilevato, infatti, che la motivazione della sentenza impugnata non è corretta laddove evoca la tardività dell'avvenuto risarcimento, invece intervenuto prima del giudizio e prima della ammissione del rito abbreviato (cfr., tra le tante, Sez. 5 - , n. 223 del 27/09/2022, dep. 09/01/2023, Casagrande, Rv. 284043 - 01);
Regesto Legislator
Generato dall'IAOrdinanza — n. 25344/2024 — snpen · Corte di Cassazione: 62 n. 6 cod. pen. è, in ogni caso, manifestamente infondato; rilevato, infatti, che la motivazione della sentenza impugnata non è corretta laddove evoca la tardività dell'avvenuto risarcimento, invece intervenuto prima del giudizio e prima della ammissione del rito abbreviato (cfr., tra le tante, Sez. 5 - , n. 223 del 27/09/2022, dep. 09/01/2023, Casagrande, Rv. 284043 - 01);
Parole chiave
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: BOU ALLHM KARIM nato il 23/07/1977 avverso la sentenza del 19/10/2023 della CORTE APPELLO di BRESCIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere PIERLUIGI CIANFROCCA;
RITENUTO IN FATTO
E
CONSIDERATO IN DIRITTO
Letto il ricorso presentato nell'interesse di Bou Allhm Karim; ritenuto che l'unico motivo di ricorso i motivi di ricorso lamenta l'illegittimità, sotto il profilo della violazione di legge e del vizio di motivazione, del mancato riconoscimento dell'attenuante di cui all'art. 62 n. 6 cod. pen. è, in ogni caso, manifestamente infondato; rilevato, infatti, che la motivazione della sentenza impugnata non è corretta laddove evoca la tardività dell'avvenuto risarcimento, invece intervenuto prima del giudizio e prima della ammissione del rito abbreviato (cfr., tra le tante, Sez. 5 - , n. 223 del 27/09/2022, dep. 09/01/2023, Casagrande, Rv. 284043 - 01);
è pur vero che la Corte d'appello, con argomentazione ed apprezzamento prettamente "di merito", ha in ogni caso stimato inadeguato il risarcimento sulla base della considerazione, unanimemente condivisa dalla giurisprudenza di legittimità, secondo cui, ai fini della configurabilità della circostanza attenuante di cui all'art. 62, comma primo, n. 6, cod. pen., il risarcimento del danno deve essere integrale, ossia comprensivo della totale riparazione di ogni effetto dannoso, e la valutazione in ordine alla corrispondenza fra transazione e danno spetta al giudice, che può anche disattendere, con adeguata motivazione, ogni dichiarazione satisfattiva resa dalla parte lesa (cfr., ad esempio, Sez. 2, n. 9143 del 24.1.2013, Corsini); rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende;
P.Q.M.
dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, il 21