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Ordinanza — n. 25343/2024 — snpen Generato dall'IA

Italian Court dismisses appeal on identification evidence, ruling witness recognition valid without formalities.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 25343/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassazione declared the appeal by Sara Ferrari inadmissible, ordering her to pay court costs and a fine. Ferrari argued that the Public Prosecutor's identification of her from surveillance footage and a photo was procedurally flawed and lacked sufficient probative force. The court rejected this, holding that such identification is a testimonial declaration whose validity depends on its truth rather than strict formalities, as corroborated by subsequent confirmation from a police officer.

Regesto Legislator

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Art. 213 cod. proc. pen.; The identification of a suspect through visual recognition during preliminary investigations constitutes a testimonial declaration whose probative value derives from its factual accuracy rather than adherence to formal procedural requirements for personal recognition.

Parole chiave

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identification evidence surveillance footage testimonial declaration procedural formalities probative value preliminary investigations inadmissible appeal prove acquisite illegalmente

Disposizioni normative citate

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Art. 213 cod. proc. pen.
art. 213 cod. proc. pen

Giurisprudenza citata

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Sez. 5, Sentenza n. 23090 del 10/07/2020, Signorelli
Sez. 4, Sentenza n. 7287 del 09/12/2020, Reinhard
Sez. 2, Sentenza n. 9380 del 20/02/2015, Panarese ed altro
280598, Sez. 2, Sentenza n. 9380 del 20/02/2015, Panarese ed altro, Rv.
Sez. 1, Sentenza n. 47937 del 09/11/2012, Palumbo
Sez. 1, Sentenza n. 47937 del 09/11/2012, Palumbo, Rv.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: FERRARI SARA nato a BOLZANO il 05/01/1999 avverso la sentenza del 19/10/2023 della CORTE APPELLO SEZ.DIST. di BOLZANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere PIERLUIGI CIANFROCCA;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

Letto il ricorso presentato nell'interesse di Sara Ferrari; vista la memoria trasmessa in data 3.5.2024, con cui la difesa insiste ed argomenta sulle doglianze già articolate con il ricorso; ritenuto che tutti i motivi di ricorso, con i quali si contesta la correttezza della motivazione posta a base della dichiarazione di responsabilità, sono incentrati sulla inadeguatezza del "riconoscimento" operato dalla PG attraverso la visione del filmato estratto dalla telecamera del circuito di videosorveglianza dell'area di servizio in cui era avvenuto il prelievo con la carta sottratta alla persona offesa, nonché il "confronto" tra quelle immagini e la foto segnaletica della ricorrente oltre che a quella contenuta nel contatto telefonico contenuto nell'apparecchio intestato al Hurstic; ribadito il principio per cui l'individuazione, personale o fotografica, di un soggetto, compiuta nel corso delle indagini preliminari, costituisce una manifestazione riproduttiva di una percezione visiva e rappresenta una specie del più generale concetto di dichiarazione, sicché la sua forza probatoria non discende dalle modalità formali del riconoscimento bensì dal valore della dichiarazione confermativa, alla stessa stregua della deposizione testimoniale, e non dalle formalità di assunzione previste dall'art. 213 cod. proc. pen. per la ricognizione personale, utili ai fini della efficacia dimostrativa secondo il libero apprezzamento del giudice (cfr., Sez. 5 - , Sentenza n. 23090 del 10/07/2020, Signorelli, Rv. 279437; cfr. anche, Sez. 4 - , Sentenza n. 7287 del 09/12/2020, Reinhard, Rv. 280598, Sez. 2, Sentenza n. 9380 del 20/02/2015, Panarese ed altro, Rv. 263302;

Sez. 1, Sentenza n. 47937 del 09/11/2012, Palumbo, Rv. 253885), rileva il collegio che, del tutto congruamente ed esaustivamente, la Corte d'appello ha spiegato che, nel caso di specie, il "riconoscimento" iniziale è stato successivamente corroborato e confermato da quello dell'operante di PG che, eseguendo la perquisizione domiciliare, aveva colto (riferendone in dibattimento) la identità tra la persona dell'odierna ricorrente, ivi presente, e quella immortalata nelle immagini sopra richiamate; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende;

P.Q.M.

dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso