Ordinanza — n. 25342/2024 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IAa seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: ESPOSITO FRANCESCO nato a NAPOLI il 16/04/1974 avverso la sentenza del 21/09/2023 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere PIERLUIGI CIANFROCCA; Letto il ricorso presentato nell'interesse di Francesco Esposito; considerato che l'unico motivo di ricorso, con il quale si deducono vizi motivazionali in relazione al mancato riconoscimento della circostanza attenuante di cui al comma quarto dell'art. 648 cod. pen., oltre ad essere precluso per non aver formato oggetto di censura in appello, è comunque manifestamente infondato; che, invero, ai fini del riconoscimento dell'ipotesi attenuata, la "particolare tenuità" va desunta da una complessiva valutazione del fatto che comprende le modalità dell'azione, la personalità dell'imputato e il valore economico della res (cfr., in tal senso, tra le tante, Sez. 2, n. 42866 del 20/06/2017, Gavitone, Rv. 271154); che, tuttavia, non è necessario che il giudice di merito, nel motivare il mancato riconoscimento dell'attenuante speciale, prenda in considerazione tutti gli elementi di cui all'art. 133 cod. pen., essendo sufficiente che faccia riferimento a quelli ritenuti decisivi o comunque rilevanti ai fini dell'esclusione, dovendosi inoltre ribadire che il valore del bene è un elemento concorrente solo in via sussidiaria ai fini della valutazione dell'attenuante speciale della particolare tenuità del fatto, nel senso che, se esso - come nel caso di specie - non è oggettivamente esiguo, la tenuità deve essere sempre esclusa, mentre, se è accertata la lieve consistenza economica del bene ricettato, può verificarsi la sussistenza degli ulteriori parametri di apprezzamento della circostanza desumibili all'art. 133 cod. pen., inerenti al profilo obbiettivo del fatto (l'entità del profitto) e a quello soggettivo della capacità a delinquere dell'agente (cfr., così, Sez. 2 - , n. 29346 del 10/06/2022, Mazza, Rv. 283340 - 01); rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende;
Regesto Legislator
Generato dall'IAart. 648 cod. pen, art. 133 cod. pen; Ordinanza — n. 25342/2024 — snpen · Corte di Cassazione: 648 cod. pen., oltre ad essere precluso per non aver formato oggetto di censura in appello, è comunque manifestamente infondato; che, invero, ai fini del riconoscimento dell'ipotesi attenuata, la "particolare tenuità" va desunta da una complessiva valutazione del fatto che comprende le modalità dell'azione, la personalità dell'imputato e il valore economico della res (cfr., in tal senso, tra le tante, Sez. 2, n. 42866 del 20/06/2017, Gavitone, Rv. 271154); che, tuttavia, non è necessario che il giudice di merito, nel motivare il mancato riconoscimento dell'attenuante speciale, prenda in considerazione tutti gli elementi di cui all'art. 133 cod. pen., essendo sufficiente che faccia riferimento a quelli ritenuti decisivi o comunque rilevanti ai fini dell'esclusione, dovendosi inoltre ribadire che il valore del bene è un elemento concorrente solo in via sussidiaria ai fini della valutazione dell'attenuante speciale della particolare tenuità del fatto, nel senso che, se esso - come nel caso di specie - non è oggettivamente esiguo, la tenuità deve essere sempre esclusa, mentre, se è accertata la lieve consistenza economica del bene ricettato, può verificarsi la sussistenza degli ulteriori parametri di apprezzamento della circostanza desumibili all'art. 133 cod. pen., inerenti al profilo obbiettivo del fatto (l'entità del profitto) e a quello soggettivo della capacità a delinquere dell'agente (cfr., così, Sez. 2 - , n. 29346 del 10/06/2022, Mazza, Rv. 283340 - 01); rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende;
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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: ESPOSITO FRANCESCO nato a NAPOLI il 16/04/1974 avverso la sentenza del 21/09/2023 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere PIERLUIGI CIANFROCCA;
RITENUTO IN FATTO
E
CONSIDERATO IN DIRITTO
Letto il ricorso presentato nell'interesse di Francesco Esposito; considerato che l'unico motivo di ricorso, con il quale si deducono vizi motivazionali in relazione al mancato riconoscimento della circostanza attenuante di cui al comma quarto dell'art. 648 cod. pen., oltre ad essere precluso per non aver formato oggetto di censura in appello, è comunque manifestamente infondato; che, invero, ai fini del riconoscimento dell'ipotesi attenuata, la "particolare tenuità" va desunta da una complessiva valutazione del fatto che comprende le modalità dell'azione, la personalità dell'imputato e il valore economico della res (cfr., in tal senso, tra le tante, Sez. 2, n. 42866 del 20/06/2017, Gavitone, Rv. 271154); che, tuttavia, non è necessario che il giudice di merito, nel motivare il mancato riconoscimento dell'attenuante speciale, prenda in considerazione tutti gli elementi di cui all'art. 133 cod. pen., essendo sufficiente che faccia riferimento a quelli ritenuti decisivi o comunque rilevanti ai fini dell'esclusione, dovendosi inoltre ribadire che il valore del bene è un elemento concorrente solo in via sussidiaria ai fini della valutazione dell'attenuante speciale della particolare tenuità del fatto, nel senso che, se esso - come nel caso di specie - non è oggettivamente esiguo, la tenuità deve essere sempre esclusa, mentre, se è accertata la lieve consistenza economica del bene ricettato, può verificarsi la sussistenza degli ulteriori parametri di apprezzamento della circostanza desumibili all'art. 133 cod. pen., inerenti al profilo obbiettivo del fatto (l'entità del profitto) e a quello soggettivo della capacità a delinquere dell'agente (cfr., così, Sez. 2 - , n. 29346 del 10/06/2022, Mazza, Rv. 283340 - 01); rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende;
P.Q.M.
dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, il