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Ordinanza — n. 25338/2024 — snpen Generato dall'IA

Criminal appeal dismissed for inadmissibility due to lack of specific argumentation and procedural violations.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 25338/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassazione declared the appeal filed by Otero Palacios Manuel inadmissible, rejecting all three grounds for review. The appellant argued for reclassification of the crime, application of mitigating circumstances, and excessive sentencing, but the court found these arguments either repetitive of lower court decisions, legally impermissible in this stage, or unsupported by specific reasoning. Consequently, the appeal was dismissed, and the appellant was ordered to pay court costs and a fine.

Regesto Legislator

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Art. 364, 365, 366 c.p.p.; Art. 60 c.p.; Art. 132, 133 c.p.: An appeal to the Court of Cassation must present specific and arguable grounds; mere repetition of lower court arguments or complaints about sentencing discretion without concrete legal analysis renders the appeal inadmissible.

Parole chiave

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inadmissible appeal lack of specific grounds repetitive arguments sentencing discretion mitigating circumstances criminal procedure Court of Cassazione revisione della sentenza penale

Disposizioni normative citate

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Art. 364 c.p.p.
Art. 365 c.p.p.
Art. 366 c.p.p.
Art. 60 c.p.
Art. 132 c.p.
Art. 133 c.p.

Giurisprudenza citata

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Sez. 3, n. 18521 del 11/01/2018, Ferri
Sez. 5, n. 15041 del 24/10/2018, Barraglia
273217-01, Sez. 5, n. 15041 del 24/10/2018, Barraglia, Rv.
Sez. 4, n. 1219 del 14/09/2017, Colomberotto
Sez. 5, n. 48050 del 02/07/2019, Ferri
271702-01, Sez. 5, n. 48050 del 02/07/2019, Ferri, Rv.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: OTERO PALACIOS MANUEL nato a VITTORIO VENETO il 24/05/1987 avverso la sentenza del 12/07/2023 della CORTE APPELLO di VENEZIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MARZIA MINUTILLO TURTUR;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

Letto il ricorso di Otero Palacios Manuel, ritenuto che il primo motivo di ricorso, che contesta la correttezza della motivazione posta a base della mancata riqualificazione del delitto di rapina in quello di furto, non è consentito perché fondato su motivi che si risolvono nella pedissequa reiterazione di quelli già dedotti in appello e puntualmente disattesi dalla corte di merito alle pp. 4-8 della sentenza impugnata, dovendosi gli -stessi considerare non specifici ma soltanto apparenti, in quanto omettono di assolvere la tipica funzione di una critica argomentata avverso la sentenza oggetto di ricorso, risolvendosi in una lettura alternativa del merito non consentita in questa sede (Sez. 3, n. 18521 del 11/01/2018, Ferri, Rv. 273217-01, Sez. 5, n. 15041 del 24/10/2018, Barraglia, Rv. 275100-01, Sez. 4, 1219 del 14/09/2017, Colomberotto, Rv. 271702-01, Sez. 5, n. 48050 del 02/07/2019, Ferri, Rv. 277758-01); osservato che il secondo motivo di ricorso che contesta la mancata applicazione delle circostanze attenuanti generiche non è consentito in sede di legittimità ed è manifestamente infondato in presenza (si veda pag. 9 della sentenza impugnata) di una motivazione esente da evidenti illogicità, anche considerato il principio affermato da questa Corte, secondo cui non è necessario che il giudice di merito, nel motivare il diniego della concessione delle attenuanti generiche, prenda in considerazione tutti gli elementi favorevoli o sfavorevoli dedotti dalle parti o rilevabili dagli atti, ma è sufficiente che faccia riferimento a quelli ritenuti decisivi o comunque rilevanti, rimanendo disattesi o superati tutti gli altri da tale valutazione; considerato, inoltre, che la doglianza relativa all'eccessività della pena non è consentita dalla legge in sede di legittimità ed è manifestamente infondata perché, secondo l'indirizzo consolidato della giurisprudenza, la graduazione della pena, anche in relazione agli aumenti ed alle diminuzioni previsti per le circostanze aggravanti ed attenuanti e per fissare la pena base rientra nella discrezionalità del giudice di merito, che la esercita in aderenza ai principi enunciati negli artt. 132 e 133 cod. pen.; che, nella specie, l'onere argomentativo del giudice è adeguatamente assolto attraverso un congruo riferimento agli elementi ritenuti decisivi o rilevanti (si veda, in particolare pag. 9 della sentenza impugnata); rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della sornì-na di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 21 maggio 2024 Il Consigliere Es