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Ordinanza — n. 25333/2024 — snpen Generato dall'IA

Criminal appeal dismissed for inadmissibility due to lack of specificity and improper challenge to sentencing discretion.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 25333/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassazione declared the appeal filed by Calogero Giovanni Cacioppo inadmissible and ordered him to pay court costs. The appellant challenged the conviction under Articles 54 and 131-bis of the Penal Code, arguing for necessity and alternative sentencing factors. The court rejected these claims as lacking the required specificity under Article 581 of the Code of Criminal Procedure and exceeding the scope of a legality review regarding discretionary sentencing.

Regesto Legislator

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Art. 581 c.p.p.; Art. 131-bis c.p.: Appeals must be specific and cannot challenge the factual reconstruction or discretionary sentencing balance unless based on manifest arbitrariness or logical error.

Parole chiave

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inadmissibility appeal specificity requirements sentencing discretion necessity defense legality review scope guida in stato di ebbrezza qualificata abuso di alcol reato grave di stupefacenti

Disposizioni normative citate

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Art. 581 c.p.p.
pen., oltre ad essere privi dei requisiti di specificità previsti, a pena di inammissibilità, dall'art. 581 cod.
Art. 54 c.p.
Art. 131-bis c.p.
2 e 3) con riguardo, in particolare, all'invocata esimente dello stato di necessità come, anche, della causa di non punibilità di cui all'art. 131-bis cod.
Art. 69 c.p.
267589 — 01); osservato che anche l'ulteriore motivo, con il quale si contesta la mancata applicazione delle attuanti generiche in misura prevalente rispetto alle opposte circostanze, non è specifico né consentito in sede di legittimità atteso che le statuizioni relative al bilanciamento di cui all'art. 69 cod.
Art. 133 c.p.
245931); che, dunque, la soluzione dell'equivalenza può ritenersi congruamente motivata laddove il giudice del merito si sia limitato a ritenerla la più idonea a realizzare l'adeguatezza della pena irrogata in concreto ovvero abbia fatto riferimento anche ad uno solo dei parametri previsti dall'art. 133 cod.
art. 581 cod. proc. pen
pen., oltre ad essere privi dei requisiti di specificità previsti, a pena di inammissibilità, dall'art. 581 cod.
art. 131-bis cod. pen
2 e 3) con riguardo, in particolare, all'invocata esimente dello stato di necessità come, anche, della causa di non punibilità di cui all'art. 131-bis cod. pen.
art. 69 cod. pen
267589 — 01); osservato che anche l'ulteriore motivo, con il quale si contesta la mancata applicazione delle attuanti generiche in misura prevalente rispetto alle opposte circostanze, non è specifico né consentito in sede di legittimità atteso che le statuizioni relative al bilanciamento di cui all'art. 69 cod.
art. 133 cod. pen
245931); che, dunque, la soluzione dell'equivalenza può ritenersi congruamente motivata laddove il giudice del merito si sia limitato a ritenerla la più idonea a realizzare l'adeguatezza della pena irrogata in concreto ovvero abbia fatto riferimento anche ad uno solo dei parametri previsti dall'art. 133 cod.

Giurisprudenza citata

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Sez. 3, n. 30383 del 30/03/2016, Mazzoccoli
Sez. U, n. 10713 del 25/02/2010, Contaldo
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: CACIOPPO CALOGERO GIOVANNI nato a PALERMO il 24/10/1994 avverso la sentenza del 18/10/2023 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere PIERLUIGI CIANFROCCA;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

Letto il ricorso presentato nell'interesse di Calogero Giovanni Cacioppo; considerato che i primi due motivi di ricorso, con i quali si contesta l'affermazione in ordine alla penale responsabilità in relazione agli artt. 54 e 131- bis cod. pen., oltre ad essere privi dei requisiti di specificità previsti, a pena di inammissibilità, dall'art. 581 cod. proc. pen., sono formulati in termini non consentiti in questa sede; che, infatti, le doglianze difensive tendono a prefigurare una rivalutazione delle fonti probatorie e/o un'alternativa ricostruzione dei fatti mediante criteri di valutazione diversi da quelli adottati dal giudice del merito, estranee al sindacato del presente giudizio ed avulse da pertinente individuazione di specifici e decisivi travisamenti di emergenze processuali valorizzate dai giudicanti; che, nella specie, i giudici del merito hanno ampiamente vagliato e disatteso, con argomenti corretti in diritto, le doglianze difensive dell'appello, meramente riprodotte in questa sede (cfr., in particolare, pagg. 2 e 3) con riguardo, in particolare, all'invocata esimente dello stato di necessità come, anche, della causa di non punibilità di cui all'art. 131-bis cod. pen. in merito alla quale è appena il caso di ricordare che questa Corte ha più volte sostenuto che, nei reati permanenti (quale indubbiamente è quello che ci occupa), è preclusa l'applicazione della causa di non punibilità per la particolare tenuità del fatto finché la permanenza non sia cessata, in ragione per l'appunto della perdurante compressione del bene giuridico quale effetto della persistente condotta delittuosa (cfr., Sez. 3, n. 30383 del 30/03/2016, Mazzoccoli, Rv. 267589 — 01); osservato che anche l'ulteriore motivo, con il quale si contesta la mancata applicazione delle attuanti generiche in misura prevalente rispetto alle opposte circostanze, non è specifico né consentito in sede di legittimità atteso che le statuizioni relative al bilanciamento di cui all'art. 69 cod. pen., implicando una valutazione discrezionale tipica del giudizio di merito, sfuggono al sindacato di legittimità qualora, sorrette da sufficiente motivazione, non siano frutto di mero arbitrio o di ragionamento manifestamente illogico (Sez.

U, n. 10713 del 25/02/2010, Contaldo, Rv. 245931); che, dunque, la soluzione dell'equivalenza può ritenersi congruamente motivata laddove il giudice del merito si sia limitato a ritenerla la più idonea a realizzare l'adeguatezza della pena irrogata in concreto ovvero abbia fatto riferimento anche ad uno solo dei parametri previsti dall'art. 133 cod. pen., come avvenuto nel caso di specie (si veda pag. 3);rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende;

P.Q.M.

dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così d