Sentenza — n. 25331/2024 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IAla seguente SENTENZA sui ricorsi proposti da: PATRICO GIUSEPPE nato a ARDORE il 04/02/1976 MAROTTA ILENIA nato a SANT'AGATA DI MILITELLO il 07/03/1985 avverso la sentenza del 09/06/2023 del TRIBUNALE di PATTIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MARZIA MINUTILLO TURTUR; é
Regesto Legislator
Generato dall'IAart. 131- bis cod. pen, art. 129 cod. proc. pen; Sentenza — n. 25331/2024 — snpen · Corte di Cassazione: Letti i ricorsi di Patricò Giuseppe e Marotta Ilenia; ritenuto che il terzo (per il Patricò) e quarto (per la Marotta) motivo di ricorso, proposto in termini sovrapponibili da entrambi i ricorrenti, con il quale si è dedotta la mancanza di motivazione in ordine alla richiesta applicazione del disposto dell'art. 131- bis cod. pen. (in relazione alle conclusioni proposte in data 09/06/2023 non è manifestamente infondato; rilevato che la sentenza va annullata senza rinvio per essere i reati estinti per prescrizione attesa la data di commissione della condotta contestata (08/03/2016).
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
la seguente SENTENZA sui ricorsi proposti da: PATRICO GIUSEPPE nato a ARDORE il 04/02/1976 MAROTTA ILENIA nato a SANT'AGATA DI MILITELLO il 07/03/1985 avverso la sentenza del 09/06/2023 del TRIBUNALE di PATTIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MARZIA MINUTILLO TURTUR; é
RITENUTO IN FATTO
E
CONSIDERATO IN DIRITTO
Letti i ricorsi di Patricò Giuseppe e Marotta Ilenia; ritenuto che il terzo (per il Patricò) e quarto (per la Marotta) motivo di ricorso, proposto in termini sovrapponibili da entrambi i ricorrenti, con il quale si è dedotta la mancanza di motivazione in ordine alla richiesta applicazione del disposto dell'art. 131- bis cod. pen. (in relazione alle conclusioni proposte in data 09/06/2023 non è manifestamente infondato; rilevato che la sentenza va annullata senza rinvio per essere i reati estinti per prescrizione attesa la data di commissione della condotta contestata (08/03/2016).
Tale causa estintiva dispiega i propri effetti in quanto il ricorso non è viziato da inammissibilità, essendosi così costituito il rapporto processuale. Solo l'inammissibilità del ricorso, infatti, non consente il formarsi di un valido rapporto di impugnazione e preclude, pertanto, la possibilità di rilevare e dichiarare le cause di non punibilità a norma dell'art. 129 cod. proc. pen., fra cui la prescrizione del reato maturata successivamente alla sentenza impugnata con il ricorso, sicché si impone l'annullamento senza rinvio sul punto della decisione impugnata perché i delitti ascritti sono estinti per prescrizione.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata, perché il reato è estinto per prescrizione. Così deciso, il 21 maggi