Italian court dismisses appeal as generic and indeterminate, violating procedural requirements for specific grounds.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Italian Court of Cassation declared the appeal filed by Qalqouzi Zouhair inadmissible due to a lack of specific grounds. The appellant contested the conviction for aggravated theft and the application of mitigating circumstances, arguing they were incorrectly applied. The court rejected these claims because the arguments were too general and failed to identify the specific elements of the conviction being challenged, rendering the appeal procedurally defective under Article 581 of the Code of Criminal Procedure.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 581, comma 1, lett. c) cod. proc. pen.; Art. 62-bis cod. pen.; Art. 61 cod. pen.: An appeal is inadmissible if the grounds are generic and indeterminate, failing to specify the elements of the conviction under attack, thereby preventing the appellate court from exercising its supervisory function.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: QALQOUZI ZOUHAIR (CUI 04Q63KR) nato il 06/05/1993 avverso la sentenza del 03/10/2023 della CORTE APPELLO di BOLOGNAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MARZIA MINUTILLO TURTUR;
RITENUTO IN FATTO
E
CONSIDERATO IN DIRITTO
Letto il ricorso di Qalqouzi Zouhair, ritenuto che i motivi di ricorso, che contestano rispettivamente la mancata riqualificazione della fattispecie di rapina in quella di furto aggravato e la mancata applicazione delle circostanze attenuanti di cui all'art. 62-bis cod.pen., sono generici per indeterminatezza perché privi dei requisiti prescritti dall'art. 581, comma 1, lett.
c) cod. proc. pen. in quanto, a fronte di una motivazione della sentenza impugnata logicamente corretta, non indicano gli elementi che sono alla base della censura formulata, non consentendo al giudice dell'impugnazione di individuare i rilievi mossi ed esercitare il proprio sindacato; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 21 maggio 2024 Il Consigliere Estensore Il Presidente