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Ordinanza — n. 25326/2024 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 25326/2024 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 25326/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: ALLEGRETTI GIOVANNI nato a CHIAROMONTE il 21/03/1978 avverso la sentenza del 16/11/2023 della CORTE APPELLO di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere PIERLUIGI CIANFROCCA; Letto il ricorso proposto nell'interesse di Giovanni Allegretti; ritenuto che l'unico motivo di ricorso, con il quale si censura il mancato riconoscimento delle attenuanti generiche, è manifestamente infondato e, prima ancora, generico; l'applicazione delle circostanze attenuanti generiche non costituisce un diritto conseguente all'assenza di elementi negativi connotanti la personalità del soggetto, ma richiede elementi di segno positivo, a maggior ragione dopo la riforma dell'art. 62-bis cod. pen., disposta con il d.l. 23 maggio 2008, n. 92, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 luglio 2008, n. 125, per effetto della quale, ai fini della concessione della diminuente, non è più sufficiente il solo stato di incensuratezza dell'imputato (cfr., Sez. 4, n. 32872 del 08/06/2022, Guarnieri, Rv. 283489;

Regesto Legislator

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art. 62-bis cod. pen; Ordinanza — n. 25326/2024 — snpen · Corte di Cassazione: 62-bis cod. pen., disposta con il d.l. 23 maggio 2008, n. 92, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 luglio 2008, n. 125, per effetto della quale, ai fini della concessione della diminuente, non è più sufficiente il solo stato di incensuratezza dell'imputato (cfr., Sez. 4, n. 32872 del 08/06/2022, Guarnieri, Rv. 283489;

Parole chiave

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circostanze attenuanti assenza di caso di rigore condono delle spese procedurali deduzione per spese prova insufficiente dell'aggravamento clinico allegazioni insufficientemente motivate

Disposizioni normative citate

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art. 62-bis cod. pen
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: ALLEGRETTI GIOVANNI nato a CHIAROMONTE il 21/03/1978 avverso la sentenza del 16/11/2023 della CORTE APPELLO di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere PIERLUIGI CIANFROCCA;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

Letto il ricorso proposto nell'interesse di Giovanni Allegretti; ritenuto che l'unico motivo di ricorso, con il quale si censura il mancato riconoscimento delle attenuanti generiche, è manifestamente infondato e, prima ancora, generico; l'applicazione delle circostanze attenuanti generiche non costituisce un diritto conseguente all'assenza di elementi negativi connotanti la personalità del soggetto, ma richiede elementi di segno positivo, a maggior ragione dopo la riforma dell'art. 62-bis cod. pen., disposta con il d.l. 23 maggio 2008, n. 92, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 luglio 2008, n. 125, per effetto della quale, ai fini della concessione della diminuente, non è più sufficiente il solo stato di incensuratezza dell'imputato (cfr., Sez. 4, n. 32872 del 08/06/2022, Guarnieri, Rv. 283489;

Sez. 3, n. 24128 del 18/03/2021, De Crescenzo, Rv. 281590); che, inoltre, nel motivare il diniego dell'attenuante qui sollecitata, non è necessario che il giudice prenda in considerazione tutti gli elementi favorevoli o sfavorevoli dedotti dalle parti o rilevabili dagli atti, ma è sufficiente un congruo riferimento agli elementi negativi ritenuti decisivi o rilevanti ovvero all'assenza di elementi positivi, rimanendo disattesi o superati tutti gli altri da tale valutazione, come nella specie avvenuto atteso che i giudici del merito hanno ampiamente esplicitato, con argomentazione esente da criticità giustificative, le ragioni del loro convincimento; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende;

P.Q.M.

dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, il 2