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Sentenza — n. 25324/2024 — snpen Generato dall'IA

Sentenza — n. 25324/2024 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Sentenza — n. 25324/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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la seguente SENTENZA sui ricorsi proposti da: MASTRANDREA SALVATORE nato a PETTINE° il 20/02/1961 CALANNI MACCHIO SALVATORE nato a PETTINE° il 14/11/1962 avverso la sentenza del 23/01/2023 della CORTE APPELLO di MESSINAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MARZIA MINUTILLO TURTUR;

Regesto Legislator

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art. 33 cod.proc.pen, art. 129 cod. proc. pen; Sentenza — n. 25324/2024 — snpen · Corte di Cassazione: Letti i ricorsi di Mastrandrea Salvatore e Calanni Macchio Salvatore; ritenuto che il primo motivo di ricorso, proposto in termini sovrapponibili da entrambi i ricorrenti, con il quale si è dedotta la violazione di legge con conseguente nullità della sentenza per difetto di capacità del giudice ex art. 33 cod.proc.pen. non è manifestamente infondato; rilevato che la sentenza va annullata senza rinvio per essere i reati, commessi il 07/03/2015 (Masta. ndrea) e 20/02/2015 (Calanni Macchio), estinti per prescrizione. Tale causa estintiva, sopravvenuta alla pronuncia impugnata in data 23/01/2023 (anche tenuto conto dei periodi di sospensione), dispiega i propri effetti in quanto il ricorso non è viziato da inammissibilità, essendosi così costituito il rapporto processuale.

Parole chiave

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procedimento di dichiarazione di nullità e rinuncia nullità procedurale ricorso straordinario per nullità nullità assoluta del giudizio effetti delle nullità capacità civile limitata

Disposizioni normative citate

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art. 33 cod.proc.pen
art. 129 cod. proc. pen
Solo l'inammissibilità del ricorso, infatti, non consente il formarsi di un valido rapporto di impugnazione e preclude, pertanto, la possibilità di rilevare e dichiarare le cause di non punibilità a norma dell'art. 129 cod.
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Testo completo

la seguente SENTENZA sui ricorsi proposti da: MASTRANDREA SALVATORE nato a PETTINE° il 20/02/1961 CALANNI MACCHIO SALVATORE nato a PETTINE° il 14/11/1962 avverso la sentenza del 23/01/2023 della CORTE APPELLO di MESSINAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MARZIA MINUTILLO TURTUR;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

Letti i ricorsi di Mastrandrea Salvatore e Calanni Macchio Salvatore; ritenuto che il primo motivo di ricorso, proposto in termini sovrapponibili da entrambi i ricorrenti, con il quale si è dedotta la violazione di legge con conseguente nullità della sentenza per difetto di capacità del giudice ex art. 33 cod.proc.pen. non è manifestamente infondato; rilevato che la sentenza va annullata senza rinvio per essere i reati, commessi il 07/03/2015 (Masta. ndrea) e 20/02/2015 (Calanni Macchio), estinti per prescrizione. Tale causa estintiva, sopravvenuta alla pronuncia impugnata in data 23/01/2023 (anche tenuto conto dei periodi di sospensione), dispiega i propri effetti in quanto il ricorso non è viziato da inammissibilità, essendosi così costituito il rapporto processuale.

Solo l'inammissibilità del ricorso, infatti, non consente il formarsi di un valido rapporto di impugnazione e preclude, pertanto, la possibilità di rilevare e dichiarare le cause di non punibilità a norma dell'art. 129 cod. proc. pen., fra cui la prescrizione del reato maturata successivamente alla sentenza impugnata con il ricorso, sicché si impone l'annullamento senza rinvio sul punto della decisione impugnata perché i delitti ascritti sono estinti per prescrizione.

P.Q.M.

Annulla senza rinvio la sentenza impugnata, perché i reati sono estinti per prescrizione. Così deciso, il 21 magg