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Ordinanza — n. 25323/2024 — snpen Generato dall'IA

Italian Court dismisses appeal as inadmissible due to preclusion against re-evaluating lower court facts.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 25323/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassazione declared the appeal by Gianluca Riccobene inadmissible, ordering him to pay court costs and a fine. Riccobene challenged the lower court's findings on criminal liability and the specific crime committed, arguing logical flaws and incorrect legal application. The court rejected these claims because the law prohibits the appellate court from re-evaluating the factual record or the logical soundness of the lower court's reasoning.

Regesto Legislator

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Art. 609 c.p.p.; Art. 610 c.p.p.: The Court of Cassation cannot re-evaluate the factual findings or the logical coherence of the lower court's decision, rendering appeals based on such grounds inadmissible.

Parole chiave

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preclusion principle factual re-evaluation logical coherence criminal liability inadmissible appeal abbandono del procedimento per truffa corruzione nell'esecuzione forzata motivi di cassazione

Disposizioni normative citate

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Art. 609 c.p.p.
Art. 610 c.p.p.
art. 629 cod. pen
Letto il ricorso di Riccobene Gianluca, ritenuto che i motivi di ricorso, che contestano la correttezza della motivazione posta a base della dichiarazione di responsabilità per il reato di cui all'art. 629 cod. pen.
art. 640 cod. pen
(primo motivo) e violazione di legge quanto alla condanna per il delitto di cui all'art. 640 cod. pen.

Giurisprudenza citata

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Sez. 3, n. 18521 del 11/01/2018, Ferri
Sez. 5, n. 15041 del 24/10/2018, Barraglia
273217-01, Sez. 5, n. 15041 del 24/10/2018, Barraglia, Rv.
Sez. 4, 1219 del 14/09/2017, Colomberotto
275100-01, Sez. 4, 1219 del 14/09/2017, Colomberotto, Rv.
Sez. 5, n. 48050 del 02/07/2019, Ferri
271702-01, Sez. 5, n. 48050 del 02/07/2019, Ferri, Rv.
Sez. U, n. 12 del 31/05/2000, Jakani
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Testo completo

la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: RICCOBENE GIANLUCA nato a MONZA il 17/02/1977 avverso la sentenza del 09/10/2023 della CORTE APPELLO di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MARZIA MINUTILLO TURTUR;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

Letto il ricorso di Riccobene Gianluca, ritenuto che i motivi di ricorso, che contestano la correttezza della motivazione posta a base della dichiarazione di responsabilità per il reato di cui all'art. 629 cod. pen. (primo motivo) e violazione di legge quanto alla condanna per il delitto di cui all'art. 640 cod. pen. (secondo motivo) denunciando la illogicità della motivazione e l'erronea applicazione della legge penale sulla base della diversa lettura dei dati processuali, di una differente ricostruzione storica dei fatti e un diverso giudizio di rilevanza delle fonti di prova, non sono consentiti dalla legge, stante la preclusione per la Corte di cassazione non solo di sovrapporre la propria valutazione delle risultanze processuali a quella compiuta nei precedenti gradi, ma anche di saggiare la tenuta logica della pronuncia portata alla sua cognizione mediante un raffronto tra l'apparato argomentativo che la sorregge ed eventuali altri modelli di ragionamento mutuati dall'esterno (Sez. 3, n. 18521 del 11/01/2018, Ferri, Rv. 273217-01, Sez. 5, n. 15041 del 24/10/2018, Barraglia, Rv. 275100-01, Sez. 4, 1219 del 14/09/2017, Colomberotto, Rv. 271702-01, Sez. 5, n. 48050 del 02/07/2019, Ferri, Rv. 277758-01 Sez.

U, n. 12 del 31/05/2000, Jakani, Rv. 216260); che il giudice di merito, con motivazione esente da vizi logici, ha esplicitato le ragioni del suo convincimento (si vedano, in particolare, le pagg. 7-8 della sentenza impugnata) facendo applicazione di corretti argomenti giuridici ai fini della dichiarazione di responsabilità e della sussistenza del reato; che, inoltre, i suddetti motivi di ricorso, non sono consentiti perché fondati su argomentazioni che si risolvono nella pedissequa reiterazione di quelle già dedotte in appello e puntualmente disattese dalla corte di merito, dovendosi considerare non specifici ma soltanto apparenti, in quanto omettono di assolvere la tipica funzione di una critica argomentata avverso la sentenza oggetto di ricorso; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 21 maggio 2024 Il Consigliere Estensore DEPOSITATA Il Preside