Legislator Giurisprudenza & Legislazione
Ordinanza — n. 25321/2024 — snpen Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed for inadmissibility due to failure to cite specific statutory grounds under Article 606 of the Criminal Procedure Code.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 25321/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassation declared the appeal inadmissible because the appellant failed to cite specific statutory grounds required by Article 606 of the Criminal Procedure Code for each ground of complaint. The defense argued errors in the lower courts' handling of testimonies and sentencing but did not link these to recognized legal vices. The court ruled that without explicit references to permissible grounds of appeal, the request for review of facts and sentencing is precluded, resulting in the dismissal of the appeal and an order to pay costs.

Regesto Legislator

Generato dall'IA

Art. 606 c.p.p.; Art. 182 c.p.p.: An appeal to the Court of Cassation is inadmissible if the grounds of complaint do not explicitly reference the specific vices or errors permitted under Article 606 of the Criminal Procedure Code, as the court of legality cannot re-evaluate facts or sentencing without such formal designation.

Parole chiave

Generato dall'IA
Criminal Procedure Code Article 606 requirements Inadmissible appeal Specific statutory grounds Fact re-evaluation preclusion Sentencing review limits Procedural formalities eccezioni processuali tardive

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 606 cod. proc. pen.
Letto il ricorso presentato nell'interesse di Maurizio Strozzi; ritenuto che il primo motivo del ricorso censura la decisione impugnata denunziandone la sostanziale erroneità (non a caso il motivo non è introdotto da alcun "titolo" e manca ogni riferimento ad alcuno dei motivi di cui all'art. 606 cod.
Art. 182, comma secondo, cod. proc. pen.
art. 606 cod. proc. pen
Letto il ricorso presentato nell'interesse di Maurizio Strozzi; ritenuto che il primo motivo del ricorso censura la decisione impugnata denunziandone la sostanziale erroneità (non a caso il motivo non è introdotto da alcun "titolo" e manca ogni riferimento ad alcuno dei motivi di cui all'art. 606 cod.

Giurisprudenza citata

Generato dall'IA
Sez. 2, n. 9761 del 10/02/2015, Rizzello
pen., con la conseguenza che, in caso contrario, essa è sanata (cfr., cfr., in tal senso, Sez. 2, n. 9761 del 10/02/2015, Rizzello, Rv.
Sez. 5, n. 16976 del 12/02/2020, Polise
Sez. 6, n. 5465 del 04/11/2020, F.
Sez. 6, n. 47204 del 07/10/2015, Musso
Sez. 6, n. 47204 del 07/10/2015, Musso, Rv.
Sez. 1, n. 42369 del 16/11/2006, De Vita
265482; Sez. 1, n. 42369 del 16/11/2006, De Vita, Rv.
Sez. 6, n. 22256 del 26/04/2006, Bosco
235507; cfr., ancora, Sez. 6, n. 22256 del 26/04/2006, Bosco, Rv.
Sez. 2, Sentenza n. 24576 del 26/04/2018, Ngom
Generato dall'IA

Ti chiedi come si applica questa sentenza alla tua fattispecie?

Analizza questa decisione insieme alla legislazione federale e cantonale, ai commentari e alla giurisprudenza successiva in Legislator AI.

Apri in Legislator →

Testo completo

la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: STROZZI MAURIZIO nato a REGGIO EMILIA il 07/09/1975 avverso la sentenza del 19/12/2023 della CORTE APPELLO di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere PIERLUIGI CIANFROCCA; v

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

Letto il ricorso presentato nell'interesse di Maurizio Strozzi; ritenuto che il primo motivo del ricorso censura la decisione impugnata denunziandone la sostanziale erroneità (non a caso il motivo non è introdotto da alcun "titolo" e manca ogni riferimento ad alcuno dei motivi di cui all'art. 606 cod. proc. pen.) laddove la Corte territoriale ha confermato la decisione del Tribunale in ordine all'eccezione di tardività della querela; la censura, invero, riposa su una lettura delle deposizioni testimoniali e degli atti acquisiti diversa rispetto a quella, non condivisa, operata dai giudici di merito ma non ha nemmeno tentato di delineare l'esistenza di un vizio riconducibile al perimetro di quelli consentiti nell'ambito di una impugnazione a critica vincolata qual è, come è noto, il ricorso per cassazione; rilevato che analogo rilievo va fatto con riguardo al secondo motivo (nemmeno esso "titolato" con riferimento a taluno dei vizi descritti dall'art. 606 cod. proc. pen.) ed in cui la difesa si limita a ribadire la "erroneità" della decisione con cui il primo giudice aveva revocato l'ammissione del teste della pubblica accusa essendo comunque appena il caso di ribadire che la revoca dell'ordinanza ammissiva di testi della difesa, resa in difetto di motivazione sulla superfluità della prova, produce una nullità di ordine generale che deve essere immediatamente dedotta dalla parte presente, ai sensi dell'art. 182, comma secondo, cod. proc. pen., con la conseguenza che, in caso contrario, essa è sanata (cfr., cfr., in tal senso, Sez. 2, n. 9761 del 10/02/2015, Rizzello, Rv. 263210 - 01; conf., sulla natura della nullità e sui termini per eccepirla, Sez. 5 - , n. 16976 del 12/02/2020, Polise, Rv. 279166 - 01); ritenuto che il terzo motivo (pure privo di ogni indicazione sul vizio denunciato) finisce per contestare il giudizio di responsabilità, ovvero il risultato probatorio cui sono approdati i giudici di primo e secondo grado che, con valutazione conforme delle medesime emergenze istruttorie, sono stati concordi nel ravvisare tali elementi nella ricostruzione della concreta vicenda processuale; ed è certamente preclusa al giudice di legittimità la rilettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione impugnata ovvero l'autonoma adozione di nuovi e diversi parametri di ricostruzione e valutazione dei fatti, anche qualora indicati dal ricorrente come maggiormente plausibili o dotati di una migliore capacità esplicativa rispetto a quelli adottati dal giudice del merito (cfr., Sez. 6 - , n. 5465 del 04/11/2020, F., Rv. 280601;

Sez. 6, n. 47204 del 07/10/2015, Musso, Rv. 265482; Sez. 1, n. 42369 del 16/11/2006, De Vita, Rv. 235507; cfr., ancora, Sez. 6, n. 22256 del 26/04/2006, Bosco, Rv. 234148); rilevato che il quarto motivo, articolato in punto di trattamento sanzionatorio e sul diniego del riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche, è formulato in termini non consentiti, risolvendosi nella riaffermazione delle ragioni che, a detta della difesa, avrebbero giustificato una risposta punitiva complessivamente più mite in relazione alla entità ed alle caratteristiche della vicenda in esame; in tal modo, tuttavia, il motivo di impugnazione finisce con l'esulare dal modello delineato dal legislatore introducendo richieste "di merito" non consentite in questa sede (cfr., Sez. 2, Sentenza n. 24576 del 26/04/2018, Rv. 272809, Ngom, secondo cui è inammissibile il ricorso per cassazione che, pur contendo l'indicazione dei motivi, formuli richieste estranee alla fase di legittimità, tra l'altro in violazione del "Protocollo d'intesa tra Corte di Cassazione e Consiglio Nazionale Forense sulle regole redazionali dei motivi di ricorso in materia penale", sottoscritto il 17 dicembre 2015, che va considerato quale strumento esplicativo del dato normativo dettato dall'art. 606, cod. proc. pen.); rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende;

P.Q.M.

dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa dell