Sentenza — n. 25316/2024 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IAla seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: CALICCHIA ALESSANDRO nato a TIVOLI il 03/10/1976 avverso la sentenza del 05/05/2023 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MARZIA MINUTILLO TURTUR; Letto il ricorso di Calicchia Alessandro, nonché la memoria difensiva tempestivamente depositata che il secondo motivo di ricorso, con il quale si è dedotta la violazione di legge in considerazione della erronea applicazione della disciplina in tema di recidiva non è manifestamente infondato (atteso la consultazione in atti, relativamente al vizio dedotto, del certificato del casellario giudiziale riferibile al ricorrente); rilevato che la sentenza va annullata senza rinvio per essere i reati estinti per prescrizione. Tale causa estintiva, sopravvenuta alla pronuncia impugnata in data 28/03/2024 (anche tenuto conto dei periodi di sospensione), dispiega i propri effetti in quanto il ricorso non è viziato da inammissibilità, essendosi così costituito il rapporto processuale.
Regesto Legislator
Generato dall'IAart. 129 cod. proc. pen; Sentenza — n. 25316/2024 — snpen · Corte di Cassazione: Solo l'inammissibilità del ricorso, infatti, non consente il formarsi di un valido rapporto di impugnazione e preclude, pertanto, la possibilità di rilevare e dichiarare le cause di non punibilità a norma dell'art. 129 cod. proc. pen., fra cui la prescrizione del reato maturata successivamente alla sentenza impugnata con il ricorso, sicché si impone l'annullamento senza rinvio sul punto della decisione impugnata perché i delitti ascritti sono estinti per prescrizione.
Parole chiave
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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: CALICCHIA ALESSANDRO nato a TIVOLI il 03/10/1976 avverso la sentenza del 05/05/2023 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MARZIA MINUTILLO TURTUR;
RITENUTO IN FATTO
E
CONSIDERATO IN DIRITTO
Letto il ricorso di Calicchia Alessandro, nonché la memoria difensiva tempestivamente depositata che il secondo motivo di ricorso, con il quale si è dedotta la violazione di legge in considerazione della erronea applicazione della disciplina in tema di recidiva non è manifestamente infondato (atteso la consultazione in atti, relativamente al vizio dedotto, del certificato del casellario giudiziale riferibile al ricorrente); rilevato che la sentenza va annullata senza rinvio per essere i reati estinti per prescrizione. Tale causa estintiva, sopravvenuta alla pronuncia impugnata in data 28/03/2024 (anche tenuto conto dei periodi di sospensione), dispiega i propri effetti in quanto il ricorso non è viziato da inammissibilità, essendosi così costituito il rapporto processuale.
Solo l'inammissibilità del ricorso, infatti, non consente il formarsi di un valido rapporto di impugnazione e preclude, pertanto, la possibilità di rilevare e dichiarare le cause di non punibilità a norma dell'art. 129 cod. proc. pen., fra cui la prescrizione del reato maturata successivamente alla sentenza impugnata con il ricorso, sicché si impone l'annullamento senza rinvio sul punto della decisione impugnata perché i delitti ascritti sono estinti per prescrizione.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata, perché i reati sono estinti per prescrizione. Così deciso, il 21 maggio