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Ordinanza — n. 25314/2024 — snpen Generato dall'IA

Italian Court dismisses appeal for inadmissibility due to lack of specific argumentation against lower court reasoning.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 25314/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassazione declared the appeal inadmissible and ordered the appellant to pay costs. The appellant challenged the lower court's reasoning regarding criminal liability and charge classification but failed to provide new specific arguments. The court ruled that merely reiterating points already rejected at the appellate level without substantive critique violates procedural preclusion rules.

Regesto Legislator

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Art. 609 c.p.p.; Art. 364 c.p.p.: Appeals before the Court of Cassation are inadmissible if they consist solely of the repetition of arguments already rejected at the appellate level without presenting new specific grounds of criticism.

Parole chiave

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procedural preclusion inadmissible appeal reiteration of arguments specific criticism required criminal liability reasoning minaccia nel diritto penale tentata estorsione abbandono del procedimento per truffa

Disposizioni normative citate

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Art. 609 c.p.p.
Art. 364 c.p.p.
art. 629 cod. pen
Letto il ricorso di Pettorelli Morrys, nonché la memoria tempestivamente depositata dalla difesa; ritenuto che l'unico motivo di ricorso, che contesta la correttezza della motivazione posta a base della dichiarazione di responsabilità in ordine al delitto di cui all'art. 629 cod. pen.

Giurisprudenza citata

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Sez. 3, n. 18521 del 11/01/2018, Ferri
Sez. 5, n. 15041 del 24/10/2018, Barraglia
273217-01, Sez. 5, n. 15041 del 24/10/2018, Barraglia, Rv.
Sez. 4, 1219 del 14/09/2017, Colomberotto
275100-01, Sez. 4, 1219 del 14/09/2017, Colomberotto, Rv.
Sez. 5, n. 48050 del 02/07/2019, Ferri
271702-01, Sez. 5, n. 48050 del 02/07/2019, Ferri, Rv.
Sez. U, n. 12 del 31/05/2000, Jakani
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: PETTORELLI MORRYS nato a CERRETO SANNITA il 17/12/1989 avverso la sentenza del 06/07/2023 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MARZIA MINUTILLO TURTUR;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

Letto il ricorso di Pettorelli Morrys, nonché la memoria tempestivamente depositata dalla difesa; ritenuto che l'unico motivo di ricorso, che contesta la correttezza della motivazione posta a base della dichiarazione di responsabilità in ordine al delitto di cui all'art. 629 cod. pen. denunciando la illogicità della motivazione sulla base di una diversa lettura dei dati processuali e di un diverso giudizio di rilevanza o comunque di attendibilità delle fonti di prova, non è consentito dalla legge, stante la preclusione per la Corte di cassazione non solo di sovrapporre la propria valutazione delle risultanze processuali a quella compiuta nei precedenti gradi, ma anche di saggiare la tenuta logica della pronuncia portata alla sua cognizione mediante un raffronto tra l'apparato argomentativo che la sorregge ed eventuali altri modelli di ragionamento mutuati dall'esterno (Sez. 3, n. 18521 del 11/01/2018, Ferri, Rv. 273217-01, Sez. 5, n. 15041 del 24/10/2018, Barraglia, Rv. 275100-01, Sez. 4, 1219 del 14/09/2017, Colomberotto, Rv. 271702-01, Sez. 5, n. 48050 del 02/07/2019, Ferri, Rv. 277758-01 Sez.

U, n. 12 del 31/05/2000, Jakani, Rv. 216260); che il giudice di merito, con motivazione esente da vizi logici, ha esplicitato le ragioni del suo convincimento (si vedano, in particolare, le pag. 3-4 della sentenza impugnata ove la corte di merito sottolinea la sussistenza dell'elemento della minaccia in forma implicita) facendo applicazione di corretti argomenti giuridici ai fini della dichiarazione di responsabilità e della sussistenza del reato; osservato che la doglianza, contenuta nell'unico motivo di ricorso, che contesta la correttezza della motivazione posta a base della mancata riqualificazione del delitto di estorsione in quello di cui all'art. 640, comma secondo n. 2 cod. pen., non è consentita perché fondata su argomenti che si risolvono nella pedissequa reiterazione di quelli già dedotti in appello e puntualmente disattesi dalla corte di merito a pag. 4 della sentenza impugnata (in assenza di qualsiasi travisamento della prova, dedotto tra l'altro in assenza della articolazione di una considerazione relativa alla decisività del dato probatorio asseritamente travisato), dovendosi gli stessi considerare non specifici ma soltanto apparenti, in quanto omettono di assolvere la tipica funzione di una critica argomentata avverso la sentenza oggetto di ricorso; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 21 maggio 2024 Il Consigliere Este