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Ordinanza — n. 25310/2024 — snpen Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed for inadmissibility due to lack of manifest error in legal qualification of drug trafficking facts.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 25310/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the cassation appeals inadmissible without formalities under Article 610, paragraph 5-bis of the Code of Criminal Procedure. The appellants argued that the lower court's conviction for drug trafficking lacked proper legal qualification under Article 73 of DPR 309/1990, claiming a manifest error in the legal characterization of the facts. The court rejected this argument, noting that the substantial quantity of drugs involved and the specific modus operandi made any error in legal qualification manifestly non-existent.

Regesto Legislator

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Art. 610, comma 5-bis c.p.p.; Art. 448, comma 2-bis c.p.p.: The possibility of filing a cassation appeal based on alleged erroneous legal qualification of facts is limited to cases of manifest error, which requires the qualification to be clearly eccentric and immediately obvious without room for debate.

Parole chiave

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cassation appeal inadmissibility manifest error legal qualification drug trafficking conviction DPR 309/1990 Article 73 Code of Criminal Procedure corresponsabilità della vittima responsabilità solidale delitto collettivo

Disposizioni normative citate

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Art. 610, comma 5-bis cod. proc. pen.
Va dichiarata l'inammissibilità del ricorso senza formalità ai sensi dell'art. 610, comma 5 -bis cod.
Art. 1, comma 62, della legge 23.6.2017 n. 103
pen, introdotto dall'art. 1, comma 62, della legge 23.6.2017 n. 103, a decorrere dal 3 agosto 2017.
Art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen.
"solo per motivi attinenti all'espressione della volontà dell'imputato, al difetto di correlazione tra la richiesta e la sentenza all'erronea qualificazione giuridica del fatto e all'illegalità della pena e della misura di sicurezza" (art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen., introdotto dalla legge n.103/17).
Art. 73, V comma, DPR 309/1990
Deducono vizio di motivazione con riferimento alla sussumibilità del reato contestato nella ipotesi lieve di cui all'art. 73, V comma, DPR 309/1990.
Art. 444 cod. proc. pen.
I ricorrenti in epigrafe hanno proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza emessa ai sensi dell'art. 444 cod. proc. pen. dal Tribunale di Pavia in relazione al reato di ci all'art.
art. 444 cod. proc. pen
I ricorrenti in epigrafe hanno proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza emessa ai sensi dell'art. 444 cod. proc. pen.

Giurisprudenza citata

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Sez. 2, n. 14377 del 31/03/2021, Rv. 281116
Sez. 4, n. 13749 del 23/03/2022, Rv. 283023
281116 01 Sez. 4, n. 13749 del 23/03/2022, Rv. 283023 - 01).
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: EL ASSRI EL MAATI nato il 13/01/1989 GALI JAWAD nato a VOGHERA il 29/12/1999 AOUAMI ABDELLAH nato il 10/02/1992 avverso la sentenza del 19/12/2023 del TRIBUNALE di PAVIAdato avv o alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere LOREDANA MICCICHE'; Motivi della decisione 1. I ricorrenti in epigrafe hanno proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza emessa ai sensi dell'art. 444 cod. proc. pen. dal Tribunale di Pavia in relazione al reato di ci all'art. 73 DPR 309/1990. Deducono vizio di motivazione con riferimento alla sussumibilità del reato contestato nella ipotesi lieve di cui all'art. 73, V comma, DPR 309/1990.

2. Va dichiarata l'inammissibilità del ricorso senza formalità ai sensi dell'art. 610, comma 5 -bis cod. proc. pen, introdotto dall'art. 1, comma 62, della legge 23.6.2017 n. 103, a decorrere dal 3 agosto 2017. Ed invero, a far tempo da tale ultima data, successive alla quale sono sia la richiesta di patteggiamento che la relativa impugnativa (cfr. art. 1, co. 51, della L. 23.6.2017 n. 103) il pubblico ministero e l'imputato possono proporre ricorso per cassazione contro la sentenza di applicazione della pena ex artt. 444 e sgg. cod. proc. pen. "solo per motivi attinenti all'espressione della volontà dell'imputato, al difetto di correlazione tra la richiesta e la sentenza all'erronea qualificazione giuridica del fatto e all'illegalità della pena e della misura di sicurezza" (art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen., introdotto dalla legge n.103/17).

Questa Corte di legittimità è costante nel ritenere che la possibilità di ricorrere per cassazione deducendo, ai sensi dell'art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen., l'erronea qualificazione giuridica del fatto contenuto in sentenza è limitata ai soli casi di errore manifesto, configurabile quando tale qualificazione risulti, con indiscussa immediatezza e senza margini di opinabilità, palesemente eccentrica rispetto al contenuto del capo di imputazione (Sez. 2, n. 14377 del 31/03/2021, Rv. 281116 01 Sez. 4, n. 13749 del 23/03/2022, Rv. 283023 - 01).

Nel caso in esame, dato il quantitativo di stupefacente detenuto (1,248 kg di hashish trasportata a bordo di un autoarticolato e poi occultata in un capannone industriale; rispettivamente kg 15 e 125 di hashish e 1,392 kg di cocaina occultati all'interno della abitazione degli imputati) e considerate le modalità dell'azione, non è certamente rilevabile ictu oculi alcun errore manifesto nella qualificazione giuridica dei fatti.

3. I ricorsi vanno dunque dichiarati inammissibili, con conseguente condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro quattromila, determinata secondo equità, in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di quattromila euro in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 3 aprile 2024 Il C sigliere este