Italian court dismisses appeal claiming ignorance of prison phone seizure laws, citing prior appellate reasoning.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassazione declared the appeal by Equabile Antonio inadmissible, ordering him to pay procedural costs and a fine. The appellant argued he did not know that possessing a mobile phone in prison constituted a crime, but the court found this claim baseless. The appellate court had already established the appellant's awareness of the illegality through his contacts with relatives and the act of hiding the device, rendering the new argument redundant.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 366 c.p.p.; The court rejects an appeal based on ignorance of a penal norm when the lower court has already established the defendant's subjective awareness of the illegality through specific factual circumstances.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: EQUABILE ANTONIO nato a NAPOLI il 15/03/1974 avverso la sentenza del 09/11/2023 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ANTONIO COSTANTINI; .4* visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminato il ricorso di Equabile Antonio OSSERVA Ritenuto che il motivo con cui si prospetta che il ricorrente ignorasse che la detenzione del cellulare in carcere costituisse reato è manifestamente infondata e comunque riproduttivo di identica censura adeguatamente confutata dalla Corte di appello che, oltre a richiamare i principi in ordine alla ignoranza sulla norma penale enunciati dalla Corte costituzionale (sentenza n. 364 del 1988), ha rilevato come il ricorrente fosse ben consapevole, e per i contatti con i parenti, e per il fatto che avesse occultato il cellulare, del carattere antigiuridico della condotta posta in essere; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e delia somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il