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Ordinanza — n. 25221/2024 — snpen Generato dall'IA

Cassation court dismisses calunnia appeal as inadmissible due to lack of civil interest defense by the private prosecutor.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 25221/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassation declared the appeal by Valignani Tommaso inadmissible and ordered him to pay costs. The private prosecutor, Debora De Luca, had merely requested the dismissal of the appeal without actively contesting the specific grounds raised by the appellant. The court ruled that costs are only awarded to a private prosecutor who effectively exercises their right to defend civil interests, which she failed to do.

Regesto Legislator

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Art. 610, 611 cod. proc. pen.; In proceedings before the Court of Cassation in camera of consiglio, a private prosecutor is entitled to court costs only if they have actively contested the appellant's arguments to protect their civil interests, not merely by requesting the dismissal of the appeal.

Parole chiave

Generato dall'IA
calunnia appeal private prosecutor civil interest defense court costs award inadmissible appeal camera di consiglio procedural costs perseguimento penale per diffamazione

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 610 cod. proc. pen.
Art. 611 cod. proc. pen.

Giurisprudenza citata

Generato dall'IA
Sez. 7, n. 7425 del 28/01/2016
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: VALIGNANI TOMMASO nato a CHIETI il 29/10/1947 avverso la sentenza del 03/11/2023 della CORTE APPELLO di L'AQUILAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ANTONIO C:OSTANTINI; visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminato il ricorso di Valignani Tommaso; lette le conclusioni trasmesse il 23 maggio 2024 dalla difesa della parte civile Debora De Luca che insiste per la declaratoria cli inammissibilità/rigetto del ricorso OSSERVA Ritenuto che il motivo con cui si censura complessivamente la sussistenza del delitto di calunnia è riproduttivo di identica censura adeguatamente smentita dalla Corte di appello e, in particolare, tende a prospettare una alternativa lettura e rivalutazione della stessa, rilevando la decisione come la tesi portata avanti dal ricorrente in ordine alla mancata conoscenza della possibilità della persona offesa di esercitare i diritti dominicali e la dedotta impossibilità della consumazione del reato fossero superate dalle risultanze processuali da cui emergeva che l'imputato aveva partecipato attivamente alla procedura esecutiva, contrastandola, che aveva portata all'acquisizione della quota in capo alla persona offesa (pagg. 3 e 4) rilevato che, per consolidato principio, nel procedimento che si svolge dinanzi alla Corte di cassazione in camera di consiglio nelle forme previste dagli artt. 610 e 611 cod. proc. pen., quando il ricorso dell'imputato viene dichiarato per qualsiasi causa inammissibile, va disposta la condanna al pagamento delle spese processuali in favore della parte civile solo allorché questa abbia effettivamente esplicato, nei modi e nei limiti consentiti, un'attività diretta a contrastare la avversa pretesa a tutela dei propri interessi di natura civile risarcitoria (tra le tante, Sez. 7, n. 7425 del 28/01/2016, Botta, Rv. 265974); che nella specie, la parte civile che si è limitata a sollecitare la declaratoria di inammissibilità/infondatezza del ricorso, senza contrastare specificamente i motivi di impugnazione proposti; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così