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Ordinanza — n. 25220/2024 — snpen Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal for inadmissibility regarding conditional summary trial rejection and waiver of rights.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 25220/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The court declared the appeal inadmissible, ordering the appellant to pay costs. The appellant argued that the preliminary judge's rejection of a conditional summary trial forced an unwanted 'dry' summary trial, but the court found the request was also conditioned on document acquisition. Furthermore, the defense did not request the defendant's interrogation nor object to the rejection at the hearing, constituting a waiver of the right to contest the procedural choice. Consequently, the court ruled that no nullity arose from the judge's decision.

Regesto Legislator

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Art. 530, comma 2, cod. proc. pen.; Art. 131-bis cod. pen.: The failure to request the defendant's interrogation or object to a procedural ruling during the hearing constitutes a waiver, rendering the subsequent appeal inadmissible for lack of timely objection.

Parole chiave

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conditional summary trial waiver of rights inadmissible appeal procedural nullity defense waiver domanda di ricusazione facoltà di astenersi dal testimoniare diritto di ottenere una decisione

Disposizioni normative citate

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Art. 530, comma 2, cod. proc. pen.
Art. 131-bis cod. pen.
o, in ulteriore subordine, ex art. 131-bis cod. pen., così rendendo palese l'abbandono della iniziale richiesta; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
art. 131-bis cod. pen
o, in ulteriore subordine, ex art. 131-bis cod. pen., così rendendo palese l'abbandono della iniziale richiesta; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Giurisprudenza citata

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Sez. 3, n. 5431 del 27/10/2022
Sez. 3, n. 15444 del 26/11/2014
284083; cfr, anche Sez. 3, n. 15444 del 26/11/2014, dep.
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: LUCADEI CAIDO nato a RIPATRANSONE il 28/06/1964 avverso la sentenza del 06/10/2023 della CORTE APPELLO di L'AQUILAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ANTONIO C:OSTANTINI; visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminato il ricorso di Lucadei Caido; OSSERVA Ritenuto che il motivo di ricorso con cui si deduce la illegittimità del provvedimento del Giudice delle indagini preliminari con cui, respingendo la richiesta di giudizio abbreviato condizionato all'esame dell'imputato lo avrebbe costretto ad optare per il giudizio abbreviato cd "secco" è manifestamente infondato tenuto conto che: - al contrario di quanto affermato dal ricorrente, la richiesta di abbreviato era condizionata, non solo all'esame dell'imputato, ma anc:he all'acquisizione di documentazione (in tal senso la richiesta del 10 settembre 2020); - nonostante il rigetto della richiesta di abbreviato condizionato, la difesa, anche a seguito di dichiarazioni spontanee rese dall'imputato in occasione dell'udienza dinanzi al Giudice, non ha formulato richiesta di interrogatorio dell'imputato, né si è riservato l'impugnazione sul punto, circostanza che porta a ritenere che il rigetto operato dal giudice dell'indagini preliminari non produce nullità alcuna (Sez. 3, n. 5431 del 27/10/2022, dep. 2023, C., Rv. 284083; cfr, anche Sez. 3, n. 15444 del 26/11/2014, dep. 2015, F., Rv. 263660); che, invero, nelle stesse conclusioni in udienza e nel relativo verbale non si intravedono eccezioni sul punto che era necessario proporre anche in limine litis nel corso dell'udienza discussione: in tal senso la "memoria difensiva conclusionale" in cui si richiedeva l'assoluzione anche ai sensi dell'art. 530, comma 2, cod. pec. pen. o, in ulteriore subordine, ex art. 131-bis cod. pen., così rendendo palese l'abbandono della iniziale richiesta; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così de