Legislator Giurisprudenza & Legislazione
Ordinanza — n. 25219/2024 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 25219/2024 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 25219/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

uente ORDINANZA sul ricorso proposto da: ARA LONIDO nato il 12/10/1989 avverso la sentenza del 17/03/2022 della CORTE APPELLO di FIRENZEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ANTONIO COSTANTINI; visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminato il ricorso di Ara Lonido; OSSERVA Ritenuto che il motivo con cui si deducono vizi di motivazione in merito alla ritenuta responsabilità per il delitto di evasione è manifestamente infondato e riproduttivo di identica censura adeguatamente confutata dalla Corte di appello che ha avuto modo di fugare ogni dubbio circa l'avvenuta evasione da parte del ricorrente; che la decisione enuncia le accurate modalità del controllo effettuato sia per mezzo dell'utilizzo del campanello sia attraverso la sua cadenza reiterata dopo un'ora, smentendo l'assunto che il ricorrente potesse non aver sentito il suono del citofono valorizzando i precedenti controlli che avevano dato differente esito nonostante fossero stati condotti attraverso le stesse modalità; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Regesto Legislator

Generato dall'IA

Ordinanza — n. 25219/2024 — snpen · Corte di Cassazione: uente ORDINANZA sul ricorso proposto da: ARA LONIDO nato il 12/10/1989 avverso la sentenza del 17/03/2022 della CORTE APPELLO di FIRENZEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ANTONIO COSTANTINI; visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminato il ricorso di Ara Lonido; OSSERVA Ritenuto che il motivo con cui si deducono vizi di motivazione in merito alla ritenuta responsabilità per il delitto di evasione è manifestamente infondato e riproduttivo di identica censura adeguatamente confutata dalla Corte di appello che ha avuto modo di fugare ogni dubbio circa l'avvenuta evasione da parte del ricorrente; che la decisione enuncia le accurate modalità del controllo effettuato sia per mezzo dell'utilizzo del campanello sia attraverso la sua cadenza reiterata dopo un'ora, smentendo l'assunto che il ricorrente potesse non aver sentito il suono del citofono valorizzando i precedenti controlli che avevano dato differente esito nonostante fossero stati condotti attraverso le stesse modalità; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Parole chiave

Generato dall'IA
accertamento medico incompleto perizia medica superata assenza ingiustificata espulsione nonostante gravi patologie responsabilità medica prova insufficiente dell'aggravamento clinico
Generato dall'IA

Ti chiedi come si applica questa sentenza alla tua fattispecie?

Analizza questa decisione insieme alla legislazione federale e cantonale, ai commentari e alla giurisprudenza successiva in Legislator AI.

Apri in Legislator →

Testo completo

uente ORDINANZA sul ricorso proposto da: ARA LONIDO nato il 12/10/1989 avverso la sentenza del 17/03/2022 della CORTE APPELLO di FIRENZEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ANTONIO COSTANTINI; visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminato il ricorso di Ara Lonido; OSSERVA Ritenuto che il motivo con cui si deducono vizi di motivazione in merito alla ritenuta responsabilità per il delitto di evasione è manifestamente infondato e riproduttivo di identica censura adeguatamente confutata dalla Corte di appello che ha avuto modo di fugare ogni dubbio circa l'avvenuta evasione da parte del ricorrente; che la decisione enuncia le accurate modalità del controllo effettuato sia per mezzo dell'utilizzo del campanello sia attraverso la sua cadenza reiterata dopo un'ora, smentendo l'assunto che il ricorrente potesse non aver sentito il suono del citofono valorizzando i precedenti controlli che avevano dato differente esito nonostante fossero stati condotti attraverso le stesse modalità; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 07/06/20