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Ordinanza — n. 25218/2024 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 25218/2024 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 25218/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: SCHIRO' GAETANO nato a CATANIA il 18/07/1965 avverso la sentenza del 13/04/2023 della CORTE APPELLO di CATANIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ANTONIO C:OSTANTINI; visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminati il ricorso di Schirò Gaetano OSSERVA Ritenuto che il motivo di ricorso attraverso cui si deducono vizi di motivazione e violazione di legge in ordine al delitto di cui all'art. 336 cod. pen. è riproduttivo di identica censura adeguatamente confutata dalla Corte di appello che, confutando l'assunto a mente del quale si sosteneva il carattere inurbano delle espressioni utilizzate, ha messo in evidenza come le minacce fossero funzionali a coartare l'attività di polizia in quel frangente posta in essere a seguito di segnalazione da parte di soggetto che aveva presentato denuncia nei confronti del ricorrente in quanto a sua volta minacciato; rilevato che il secondo motivo, oltre che presentare analogo limite rispetto ad identica censura formulata in appello, si rivela generico nella parte in cui, a fronte dell'esclusa scarsa offensività del fatto per come in concreto posto in essere, vorrebbe confutarla attraverso il non consentito tentativo di negare la stessa consistenza penale dei fatti omettendo di articolare specifica censura rispetto alla motivazione sul punto resa dalla Corte di appello; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Regesto Legislator

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art. 336 cod. pen; Ordinanza — n. 25218/2024 — snpen · Corte di Cassazione: 336 cod. pen. è riproduttivo di identica censura adeguatamente confutata dalla Corte di appello che, confutando l'assunto a mente del quale si sosteneva il carattere inurbano delle espressioni utilizzate, ha messo in evidenza come le minacce fossero funzionali a coartare l'attività di polizia in quel frangente posta in essere a seguito di segnalazione da parte di soggetto che aveva presentato denuncia nei confronti del ricorrente in quanto a sua volta minacciato; rilevato che il secondo motivo, oltre che presentare analogo limite rispetto ad identica censura formulata in appello, si rivela generico nella parte in cui, a fronte dell'esclusa scarsa offensività del fatto per come in concreto posto in essere, vorrebbe confutarla attraverso il non consentito tentativo di negare la stessa consistenza penale dei fatti omettendo di articolare specifica censura rispetto alla motivazione sul punto resa dalla Corte di appello; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Parole chiave

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motivazione inadeguata delle censure costituzionali pena pecuniaria sospesa spese di difesa gravità della pena spese di esecuzione modalità di calcolo dell'ammenda

Disposizioni normative citate

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art. 336 cod. pen
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: SCHIRO' GAETANO nato a CATANIA il 18/07/1965 avverso la sentenza del 13/04/2023 della CORTE APPELLO di CATANIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ANTONIO C:OSTANTINI; visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminati il ricorso di Schirò Gaetano OSSERVA Ritenuto che il motivo di ricorso attraverso cui si deducono vizi di motivazione e violazione di legge in ordine al delitto di cui all'art. 336 cod. pen. è riproduttivo di identica censura adeguatamente confutata dalla Corte di appello che, confutando l'assunto a mente del quale si sosteneva il carattere inurbano delle espressioni utilizzate, ha messo in evidenza come le minacce fossero funzionali a coartare l'attività di polizia in quel frangente posta in essere a seguito di segnalazione da parte di soggetto che aveva presentato denuncia nei confronti del ricorrente in quanto a sua volta minacciato; rilevato che il secondo motivo, oltre che presentare analogo limite rispetto ad identica censura formulata in appello, si rivela generico nella parte in cui, a fronte dell'esclusa scarsa offensività del fatto per come in concreto posto in essere, vorrebbe confutarla attraverso il non consentito tentativo di negare la stessa consistenza penale dei fatti omettendo di articolare specifica censura rispetto alla motivazione sul punto resa dalla Corte di appello; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso