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Ordinanza — n. 25217/2024 — snpen Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal regarding false testimony liability due to confirmed inconsistencies in evidence.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 25217/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal by Atzei Maurizio inadmissible, ordering him to pay court costs and a fine. The appellate court had already refuted the claim that Atzei's testimony under Art. 197-bis of the Criminal Procedure Code was false, citing contradictory phone records and victim statements identifying the deceased accomplice. Consequently, the court ruled that the alleged defects in reasoning regarding criminal liability were merely repetitions of previously resolved arguments.

Regesto Legislator

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Art. 372 cod. pen.; Art. 197-bis cod. proc. pen.: The court rejects an appeal based on alleged reasoning defects when the lower court has already sufficiently refuted the claim of false testimony by highlighting contradictory evidence and witness statements.

Parole chiave

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false testimony liability Criminal Procedure Code inadmissible appeal contradictory evidence court costs and fine falsa dichiarazione della parte testimonianza della vittima deposizione inattendibile

Disposizioni normative citate

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Art. 372 cod. pen.
Art. 197-bis cod. proc. pen.
è riproduttivo di identica censura adeguatamente confutata dalla Corte di appello che ha evidenziato quali fossero gli elementi che deponevano per la falsità della testimonianza resa ex art. 197-bis cod.
art. 372 cod. pen
art. 197-bis cod. proc. pen
è riproduttivo di identica censura adeguatamente confutata dalla Corte di appello che ha evidenziato quali fossero gli elementi che deponevano per la falsità della testimonianza resa ex art. 197-bis cod. proc. pen.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: ATZEI MAURIZIO nato a ORISTANO il 12/01/1974 avverso la sentenza del 06/07/2023 della CORTE APPELLO di CAGLIARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ANTONIO COSTANTINI; visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminato il ricorso di Atzei Maurizio; OSSERVA Ritenuto che il motivo con cui si deducono vizi di motivazione in ordine alla ritenuta responsabilità per il delitto di cui all'art. 372 cod. pen. è riproduttivo di identica censura adeguatamente confutata dalla Corte di appello che ha evidenziato quali fossero gli elementi che deponevano per la falsità della testimonianza resa ex art. 197-bis cod. proc. pen. del ricorrente che aveva, in contrasto con le risultanze istruttorie, accusato persona che era ormai deceduta, a fronte di tabulati telefonici che deponevano per la presenza con il complice Urraci Pier Francesco nel luogo e nell'ora della rapina (pagg. 4 e 5), come anche confermato dalle persone offese che ebbero a riconoscere proprio Urraci come uno dei rapinatori (pag. 3 sentenza di appello nella parte in cui richiama la decisione di primo grado); rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il