Legislator Giurisprudenza & Legislazione
Ordinanza — n. 25210/2024 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 25210/2024 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 25210/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: CHIMENTO SIMONE nato a PALERMO il 17/11/1966 avverso la sentenza del 24/10/2023 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ANTONIO COSTANTINI; visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminato il ricorso di Chimento Simone; OSSERVA Ritenuto che il motivo con cui si censura il trattamento sanzionatorio, ritenuto eccessivo, risulta generico e riproduttivo di doglianza adeguatamente vagliata dalla Corte di appello che, per mezzo delle precise argomentazioni che hanno portato a escludere la recidiva ritenuta dal Primo giudice e non concedere, invece, le richieste attenuanti generiche, ha in concreto dato conto degli elementi di cui all'art. 133 cod. pen. alla base della quantificazione della pena; che quanto a graduazione della pena, infatti, rientra nella discrezionalità del giudice di merito, il quale, per assolvere al relativo obbligo di motivazione, è sufficiente che dia conto dell'impiego dei criteri di cui all'art. 133 cod. pen. con espressioni di tipo sintetico, come pure con il richiamo alla gravità del reato o alla capacità a delinquere, essendo, invece, necessaria una specifica e dettagliata spiegazione del ragionamento seguito soltanto quando la pena sia di gran lunga superiore alla misura media di quella edittale (Sez. 2, n. 36104 del 27/04/2017, Masl:ro, Rv. 271243); rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Regesto Legislator

Generato dall'IA

art. 133 cod. pen; Ordinanza — n. 25210/2024 — snpen · Corte di Cassazione: 133 cod. pen. alla base della quantificazione della pena; che quanto a graduazione della pena, infatti, rientra nella discrezionalità del giudice di merito, il quale, per assolvere al relativo obbligo di motivazione, è sufficiente che dia conto dell'impiego dei criteri di cui all'art. 133 cod. pen. con espressioni di tipo sintetico, come pure con il richiamo alla gravità del reato o alla capacità a delinquere, essendo, invece, necessaria una specifica e dettagliata spiegazione del ragionamento seguito soltanto quando la pena sia di gran lunga superiore alla misura media di quella edittale (Sez. 2, n. 36104 del 27/04/2017, Masl:ro, Rv. 271243); rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Parole chiave

Generato dall'IA
sanzioni penali attenuazione della pena esecuzione della pena detentiva sostitutiva alleggerimento della pena pena pecuniaria sospesa modalità di calcolo dell'ammenda

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
art. 133 cod. pen
Generato dall'IA

Ti chiedi come si applica questa sentenza alla tua fattispecie?

Analizza questa decisione insieme alla legislazione federale e cantonale, ai commentari e alla giurisprudenza successiva in Legislator AI.

Apri in Legislator →

Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: CHIMENTO SIMONE nato a PALERMO il 17/11/1966 avverso la sentenza del 24/10/2023 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ANTONIO COSTANTINI; visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminato il ricorso di Chimento Simone; OSSERVA Ritenuto che il motivo con cui si censura il trattamento sanzionatorio, ritenuto eccessivo, risulta generico e riproduttivo di doglianza adeguatamente vagliata dalla Corte di appello che, per mezzo delle precise argomentazioni che hanno portato a escludere la recidiva ritenuta dal Primo giudice e non concedere, invece, le richieste attenuanti generiche, ha in concreto dato conto degli elementi di cui all'art. 133 cod. pen. alla base della quantificazione della pena; che quanto a graduazione della pena, infatti, rientra nella discrezionalità del giudice di merito, il quale, per assolvere al relativo obbligo di motivazione, è sufficiente che dia conto dell'impiego dei criteri di cui all'art. 133 cod. pen. con espressioni di tipo sintetico, come pure con il richiamo alla gravità del reato o alla capacità a delinquere, essendo, invece, necessaria una specifica e dettagliata spiegazione del ragionamento seguito soltanto quando la pena sia di gran lunga superiore alla misura media di quella edittale (Sez. 2, n. 36104 del 27/04/2017, Masl:ro, Rv. 271243); rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il