Italian Court dismisses appeal as grounds merely reproduce rejected appellate arguments regarding false alibi claims.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassazione declared the appeal inadmissible because the sole ground relied on merely reproduced the arguments already rejected by the Court of Appeal. The appellant, Arini Maurizio, had previously admitted under oath that he visited a neighbor's home for condolences, contradicting his claim of being sent away by a cousin. The court ruled that since the appellate court had already refuted this false alibi, the new argument offered no legal basis for overturning the conviction.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 385 cod. pen.; Art. 366 c.p.p.: An appeal ground is inadmissible if it merely reproduces arguments already adequately refuted by the appellate court, lacking any new legal or factual basis to justify a retrial.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: ARINI MAURIZIO nato a MARSALA il 16/08/1970 avverso la sentenza del 14/09/2023 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ANTONIO COSTANTINI; visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminato il ricorso di Arini Maurizio; OSSERVA Ritenuto che il motivo dedotto in relazione alla condanna per il reato di cui all'art. 385 cod. pen. è inammissibile perché meramente riproduttivo dei motivi d'appello adeguatamente confutati dalla Corte di appello che ha rilevato come la tesi a mente della quale gli era impedito di rimanere in casa poiché mandato via dal cugino era stata smentita dallo stesso ricorrente che aveva dichiarato, all'atto del controllo, che si fosse recato presso la casa di una vicina per porgere le condoglianze; rilevato che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna d ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 07/0