Cassation court dismisses appeal on prescription and procedural grounds, upholding second-instance conviction for fraud.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the appeal inadmissible, rejecting arguments regarding the statute of limitations and procedural defects. The appellant claimed the crime of fraud had expired, but the court found the seven-year and six-month limitation period had not yet run given the crime date and interruption events. Furthermore, the court noted the second-instance judgment adequately addressed the elements of intent and the lack of generic mitigating circumstances, rendering the appeal's substantive and procedural grounds unfounded.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 158 c.p.; Art. 160 c.p.; Art. 129 c.p.p.: The statute of limitations for a crime is not considered expired if the limitation period expires after the second-instance judgment; appeals lacking specific motivation regarding mitigating circumstances are inadmissible under procedural rules.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: MISTRETTA GIUSEPPE nato a MENFI il 21/09/1965 avverso la sentenza del 11/11/2021 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ANTONIO COSTANTINI; visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminato il ricorso di Mistretta Giuseppe; lette le conclusioni trasmesse il 2 giugno 2024 del difensore del ricorrente, avv. Calogero Lanzarone, che insiste nell'accoglimento del ricorso OSSERVA Ritenuto che il primo motivo con cui si deduce la prescrizione è manifestamente infondato, tenuto conto che, in ordine al delitto di cui all'art. 367 cod. pen. il tempo necessario alla prescrizione è di sette anni e sei mesi (sei anni più un anno e sei mesi per l'interruzione ex art. 160 cod. pen.); poiché il reato risulta commesso in data 8 novembre 2016, la prescrizione non risulta essere perenta prima della decisione di secondo grado intervenuta in data 11 novembre 2021; ritenuto che manifestamente infondato risulta il secondo motivo con cui si deducono vizi di motivazione in ordine alla sussistenza del dolo del delitto ampiamente spiegata dalla Corte di merito nella parte in cui ha rilevato come il tempo trascorso dalla stipula del contratto (appena due anni) che aveva denunciato di non aver mai effettuato, la personale stipula e sottoscrizione dello stesso e la consegna dei dati bancari ove effettuare il bonifico, costituivano dati che rendevano inverosimile la mera dimenticanza e corroborava la consapevole falsità della denuncia presentata, motivazione completa e logica implicante valutazione di merito non sindacabile in sede di legittimità; rilevato che il terzo motivo con cui si censura la mancata applicazione della causa di non punibilità ex art. 131-bis cod. pen. e l'omesso riconoscimento del beneficio della sospensione condizionale della pena è riproduttivo di identiche censure adeguatamente smentite dalla Corte territoriale che ha, rispettivamente, rilevato la non scarsa offensività del fatto di reato commesso che ha richiesto notevole impegno per addivenire alla ricostruzione degli eventi e l'ostativa presenza di due precedenti condanne che avevano visto l'imputato beneficiare del citato beneficio; rilevato che la parte del terzo motivo con cui si deduce l'omessa concessione delle circostanze attenuanti generiche è generico in quanto privo di effettiva ed articolata motivazione (compare nel solo titolo del motivo senza alcuno sviluppo) e comunque indeducibile ex art. 606, comma 3, cod. proc. pen. rilevato, pertanto, che all'inammissibilità dell'impugnazione, che preclude ogni possibilità sia di far valere sia di rilevare di ufficio, ai sensi dell'art. 129 cod. proc. pen., l'estinzione del reato per prescrizione, maturata in data posteriore alla pronunzia della sentenza di appello (Sez.
U, n. 23428 del 22/03/2005, Bracale, Rv. 231164), segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della cassa delle ammende, che si considera conforme a giustizia fissare in euro tremila.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.