Italian court dismisses appeal claiming false accusation defense exculpatory under Article 51 of Penal Code.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Italian Court of Cassation declared the appeal by Seferovic Iviza inadmissible and ordered him to pay court costs. The appellant argued that making false accusations was the only way to defend himself against police officers, claiming this should be an exculpatory circumstance under Article 51 of the Penal Code. The court rejected this, citing established precedent that such conduct does not exclude criminal liability because it lacks the required subjective innocence and undermines the integrity of the judicial process.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 51, comma 1, prima parte, cod. pen.; Art. 606, comma 3, cod. proc. pen. The Court holds that false accusations made by a defendant do not constitute a valid defense under Article 51, as they fail to meet the requirement of subjective innocence and do not exclude criminal liability.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
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Generato dall'IATesto completo
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: SEFEROVIC IVIZA nato il 08/11/1983 avverso la sentenza del 05/06/2023 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ANTONIO COSTANTINI; visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminato il ricorso di Seferovic Iviza; OSSERVA Ritenuto che il motivo di ricorso con cui si deduce la sussistenza dell'esimente di cui all'art.51 cod. pen. sull'assunto che la dichiarazione calunniosa era l'unica che avrebbe consentito di difendersi, minando la credibilità dei suoi accusatori (appartenenti alla polizia giudiziaria), risulta questione inammissibile ex art. 606, comma 3, cod. proc. pen. in quanto non dedotta in sede di gravame; che la questione proposta risulta comunque manifestamente infondata avendo questa Corte di legittimità precisato che le dichiarazioni accusatorie rese dall'indagato, in sede di interrogatorio, a carico di terzi, nella consapevolezza della loro innocenza, non sono scriminate dall'esercizio del diritto di difesa, ai sensi dell'art. 51 cod. pen.; in motivazione, questa Corte ha precisato che la mancata inclusione del delitto di calunnia nel novero di quelli per i quali opera la causa di esclusione della colpevolezza di cui all'art. 384, comma primo, cod. pen., comporta che la difesa attuata mediante incolpazioni calunniose non esclude, "a fortiori", l'antigiuridicità della condotta (tra le tante, Sez. 6, n. 48749 del 15/11/2023, De Mitri, Rv. 285637; cfr. anche Sez. 2, n. 17705 del 31/01/2022, De Frede, Rv. 2E3336 - 02, secondo cui, in tema di rapporto tra calunnia e diritto di difesa, l'esclusione di tale delitto dal novero di quelli rispetto ai quali si applica la causa di esclusione della colpevolezza di cui all'art. 384, comma primo, cod. pen. comporta che nessuno spazio di operatività deve riconoscersi all'esercizio del diritto scriminante di difesa ex art. 51, comma primo, prima parte, cod. pen. - altrimenti incidendosi sull'antigiuridicità della condotta - nei casi in cui l'imputato, lungi dal limitarsi a una generica negazione della fondatezza degli addebiti mossigli e/o della veridicità degli elementi di accusa, si difenda accusando specificamente terzi, che sa essere innocenti, di aver commesso reati); rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Cos