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Ordinanza — n. 25203/2024 — snpen Generato dall'IA

Italian court dismisses appeal regarding alleged discrepancy between indictment and conviction due to factual errors.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 25203/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassazione declared the appeal by Di Paolo Alessio inadmissible, ordering him to pay procedural costs and a fine. The court found the appellant's argument regarding a discrepancy between the indictment and the conviction to be factually unfounded, as lower courts precisely documented his unauthorized departure and the invalidity of his medical excuse. Consequently, the appeal was rejected because the alleged inconsistencies were deemed manifestly unsupported by the established facts.

Regesto Legislator

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Art. 364 c.p.p.; Art. 365 c.p.p.: The appeal is inadmissible when the alleged discrepancy between the indictment and the conviction is based on facts that are factually unfounded and manifestly unsupported by the record.

Parole chiave

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criminal appeal inadmissibility indictment conviction discrepancy factual unfoundedness unauthorized departure medical excuse invalidity procedural costs fine Corte di Cassazione aiuto all'evasione di detenuti

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 364 c.p.p.
Art. 365 c.p.p.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: DI PAOLO ALESSIO nato a ROMA il 23/09/1991 avverso la sentenza del 02/05/2023 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ANTONIO COSTANTINI; visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminato il ricorso di Di Paolo Alessio, letta la memoria trasmessa il 28 maggio 2024 dall'avv. Laura Silvestri che, confutando le ragioni del preliminare vaglio di inammissibilità, chiede la trasmissione alla Sezione competente per la trattazione del ricorso OSSERVA Rilevato che il motivo di ricorso con cui si censura la contestata evasione anche sul presupposto di una discrasia tra condanna e contestazione è declinato in fatto e manifestamente infondato, tenuto conto che il Tribunale e la Corte di appello hanno con precisione scandito le fasi di quanto occorso in data 22 maggio 2021 (e ciò a prescindere da quanto accertato anche il giorno precedente che è stato apprezzato al fine di connotare l'atteggiamento del ricorrente); hanno osservato che l'imputato si era comunque allontanato da casa senza alcuna autorizzazione e l'ipotizzata urgenza medica riconducibile a taglio sul braccio, altrimenti affrontabile, già ex se esclusa dal Giudice della convalida che ebbe ad appurare direttamente la presenza di segni ormai datati, incompatibili con quanto affermato; rilevato il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso i