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Ordinanza — n. 25202/2024 — snpen Generato dall'IA

Italian Court dismisses appeal for inadmissibility due to lack of specific rebuttal on statutory exclusion grounds.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 25202/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassazione declared the appeal filed by Ceesay Ismaila inadmissible, ordering him to pay procedural costs and a fine. The appellant argued for the application of statutory exclusion of punishability and the omission of a judicial record entry, but the appellate court had already refuted these claims by emphasizing the severity of the aggravated robbery facts and the finality of the three-year sentence. The Supreme Court upheld the dismissal because the appellant's arguments were merely repetitive of previously rejected contentions without providing new evidence or specific rebuttals to the established facts.

Regesto Legislator

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Art. 131-bis cod. pen.; Art. 366 c.p.c.: An appeal is inadmissible if the grounds raised are merely repetitive of those already rejected by the appellate court without offering specific factual rebuttals or new legal arguments.

Parole chiave

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inadmissible appeal exclusion of punishability repetitive grounds aggravated robbery judicial record entry sanzioni penali remissione della pena pena privativa della libertà

Disposizioni normative citate

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Art. 131-bis cod. pen.
Giovanni Enrico Arcieri che insiste per l'accoglimento dei motivi di ricorso OSSERVA Rilevato che il primo motivo con cui si deduce l'omesso riconoscimento della causa di esclusione della punibilità prevista dall'art. 131-bis cod. pen.
Art. 366 c.p.c.
art. 131-bis cod. pen
Giovanni Enrico Arcieri che insiste per l'accoglimento dei motivi di ricorso OSSERVA Rilevato che il primo motivo con cui si deduce l'omesso riconoscimento della causa di esclusione della punibilità prevista dall'art. 131-bis cod. pen.
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: CEESAY ISMAILA nato il 01/07/1997 avverso la sentenza del 02/05/2023 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ANTONIO COSTANTINI; visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminato il ricorso di Ceesay Ismaila, letta la memoria trasmessa il 22 maggio 2024 dall'avv. Giovanni Enrico Arcieri che insiste per l'accoglimento dei motivi di ricorso OSSERVA Rilevato che il primo motivo con cui si deduce l'omesso riconoscimento della causa di esclusione della punibilità prevista dall'art. 131-bis cod. pen.

è riproduttivo di identica censura adeguatamente confutata dalla Corte di appello che ha messo in risalto la non scarsa offensività dei fatti contestati, prendendo in esame le modalità della condotta che ha visto il ricorrente essere stato colto al di fuori dell'abitazione ove era in vinculis per il reato di rapina aggravata in concorso, smentendo la riduttiva lettura prospettata dalla difesa; rilevato che analogo limite incontra il secondo motivo con cui si censura la parte della decisione che ha ritenuto di negare la non menzione nel certificato del casellario giudiziale, essendo lo stesso anche generico nella parte in cui si omette ogni confutazione della valorizzata definitività della sentenza di condanna ad anni tre e mesi quattro di reclusione ed euro 800 di multa; rilevato che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con lei condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P. Q. M Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso