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Ordinanza — n. 25200/2024 — snpen Generato dall'IA

Italian court dismisses appeal as inadmissible due to generic and non-specific grounds lacking factual correlation.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 25200/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassazione declared the appeal filed by Toscano Francesco inadmissible, ordering him to pay procedural costs and a fine. The court found the appellant's arguments generic and repetitive, failing to provide specific factual correlations between the lower court's reasoning and the new grounds for challenge. Consequently, the appeal was rejected because it lacked the necessary specificity required to overcome the appellate court's prior findings on evasion and sentencing.

Regesto Legislator

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Art. 366 c.p.p.; Art. 367 c.p.p.: An appeal is inadmissible if its grounds are generic and lack specific factual correlation with the contested decision, rendering the review impossible without falling into the vice of aspecificity.

Parole chiave

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generic appeal grounds inadmissibility of appeal lack of specificity factual correlation requirement procedural costs award reiterazione di reati penali aggravamento della pena guida recidiva in stato di ebbrezza

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 366 c.p.p.
Art. 367 c.p.p.

Giurisprudenza citata

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Sez. 4, n. 34270 del 03/07/2007, Scicchitano
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: TOSCANO FRANCESCO nato a REGGIO CALABRIA il 25/02/1985 avverso la sentenza del 16/11/2023 della CORTE APPELLO di REGGIO CALABRIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ANTONIO COSTANTINI; visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminati il ricorso di Toscano Francesco OSSERVA Ritenuto che il motivo di ricorso attraverso cui si deduce l'insussistenza del delitto di evasione è generico e riproduttivo di identica censura adeguatamente confutata dalla Corte di appello che ha rilevato l'indifferenza del dato a mente del quale il ricorrente avrebbe immediatamente fatto rientro presso l'abitazione, tra l'altro osservando come detto rientro fosse avvenuto proprio perché notato dalle forze di polizia mentre era a bordo della propria auto; che, infatti, il ricorso è inammissibile per genericità dei motivi se manca ogni indicazione della correlazione tra le ragioni argomentate dalla decisione impugnata e quelle poste a fondamento dell'atto di impugnazione, che non può ignorare le affermazioni del provvedimento censurato, senza cadere nel vizio di aspecificità (tra tante, Sez. 4, n. 34270 del 03/07/2007, Scicchitano, Rv. 236945); rilevato che generico risulta la parte del motivo con cui si contesta l'aumento per la ritenuta continuazione, mentre privo di effettiva censura risulta la contestazione della ritenuta aggravante (testualmente "per l'aggravante"), evidentemente riferendosi alla contestata recidiva rettamente motivata dalla Corte territoriale che, in risposta alla richiesta formulata nelle conclusioni in appello, ha rilevato le plurime e recenti condanne per reati dello stesso tipo e contro il patrimonio che deponevano per una aumentata capacità a delinquere; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così de