Italian Court dismisses appeal for inadmissibility regarding omitted exclusion of criminal liability under Art. 131-bis Penal Code.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the appeal filed by Daanoune El Habib inadmissible and ordered him to pay court costs and a fine. The appellant argued that the lower court failed to recognize the exclusion of criminal liability provided for in Article 131-bis of the Penal Code. The appellate court had already refuted this claim by emphasizing the high offensiveness of the repeated acts committed in a short period. Consequently, the Supreme Court upheld the rejection of the appeal without further examination of the merits.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 131-bis cod. pen.; The appeal is inadmissible when the lower court has already adequately refuted the claim for exclusion of criminal liability based on the specific statutory provisions.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: DAANOUNE EL HABIB nato il 28/04/1991 avverso la sentenza del 08/11/2023 della CORTE APPELLO di CALTANISSETTAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ANTONIO COSTANTINI; visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminato il ricorso di Daanoune El Habib OSSERVA Rilevato che il primo motivo con cui si deduce l'omesso riconoscimento della causa di esclusione della punibilità prevista dall'art. 131-bis cod. pen. è riproduttivo di identica censura adeguatamente confutata dalla Corte di appello che ha messo in risalto la non scarsa offensività dei fatti contestati anche a cagione dell'intensità del dolo connesso alla reiterazione di analoga condotta in breve lasso di tempo; rilevato il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 07/0