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Ordinanza — n. 25194/2024 — snpen Generato dall'IA

Italian Court dismisses appeal for inadmissibility regarding omitted exclusion of criminal liability under Art. 131-bis Penal Code.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 25194/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal filed by Daanoune El Habib inadmissible and ordered him to pay court costs and a fine. The appellant argued that the lower court failed to recognize the exclusion of criminal liability provided for in Article 131-bis of the Penal Code. The appellate court had already refuted this claim by emphasizing the high offensiveness of the repeated acts committed in a short period. Consequently, the Supreme Court upheld the rejection of the appeal without further examination of the merits.

Regesto Legislator

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Art. 131-bis cod. pen.; The appeal is inadmissible when the lower court has already adequately refuted the claim for exclusion of criminal liability based on the specific statutory provisions.

Parole chiave

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exclusion of criminal liability Art. 131-bis Penal Code inadmissibility of appeal repeated criminal conduct offensiveness of facts court costs and fine Cassa delle ammende quantificazione del danno

Disposizioni normative citate

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Art. 131-bis cod. pen.
art. 131-bis cod. pen
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: DAANOUNE EL HABIB nato il 28/04/1991 avverso la sentenza del 08/11/2023 della CORTE APPELLO di CALTANISSETTAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ANTONIO COSTANTINI; visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminato il ricorso di Daanoune El Habib OSSERVA Rilevato che il primo motivo con cui si deduce l'omesso riconoscimento della causa di esclusione della punibilità prevista dall'art. 131-bis cod. pen. è riproduttivo di identica censura adeguatamente confutata dalla Corte di appello che ha messo in risalto la non scarsa offensività dei fatti contestati anche a cagione dell'intensità del dolo connesso alla reiterazione di analoga condotta in breve lasso di tempo; rilevato il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 07/0