Cassation court dismisses appeal as inadmissible for manifestly unfounded lack of reasoning regarding sentencing calculation.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the appeal by Baglio Rocco Antonio inadmissible and ordered him to pay court costs. The appellant argued the lower court failed to properly justify its sentencing calculation, but the court found this claim manifestly unfounded. The appellate court had correctly applied Article 132 and 133 of the Criminal Code to account for the defendant's age as an ultraoctogenarian when determining the penalty for attempted extortion.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 132, 133 cod. pen.; The appeal based on a manifest lack of reasoning is inadmissible when the appellate court has correctly applied statutory provisions to calculate the penalty, considering specific aggravating circumstances like the defendant's advanced age.
Parole chiave
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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: BAGLIO ROCCO ANTONIO nato a POLISTENA il 06/09/1942 avverso la sentenza del 21/09/2023 della CORTE APPELLO di BOLOGNAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ANTONIO C:OSTANTINI; visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminato il ricorso di Baglio Rocco Antonio; OSSERVA Ritenuto che il motivo di ricorso con cui si deducono vizi di motivazione è manifestamente infondato avendo la Corte di appello, come imposto dal giudizio di rinvio in seguito ad annullamento da parte di questa Suprema Corte, apprezzato i presupposti ex art. 132 e 133 cod. pen. per addivenire ad un corretto calcolo della pena, analogamente al fatto di essere l'imputato un soggetto ultraottuagenario (come anche rilevato a pag. 5 della sentenza in cui sono specificamente scanditi i singoli aumenti operati sulla pena individuata per il reato di tentata estorsione; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 07/