Italian Court dismisses appeal on grounds of inadmissibility due to lack of subjective intent and insufficient reasoning.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassazione declared the appeal by Staiti Domenico inadmissible, ordering him to pay procedural costs and a fine. The appellate court had already refuted the claim that the appellant lacked subjective intent, noting he was aware of the proceedings despite his absence and had received official notifications. The higher court upheld this reasoning, rejecting the argument regarding the lack of justification for not applying the non-prosecution clause based on the immediate and deliberate nature of the act.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 392 cod. peri.; Art. 131-bis cod. pen.: The court finds an appeal inadmissible when the lower court correctly establishes the appellant's subjective knowledge of the facts and the deliberate nature of the act, rendering the claimed lack of intent or insufficient reasoning without merit.
Parole chiave
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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: STAITI DOMENICO nato a MESSINA il 11/04/1960 avverso la sentenza del 13/12/2023 della CORTE APPELLO di MESSINAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ANTONIO COSTANTINI; visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminato il ricorso di Staiti Domenico; OSSERVA Ritenuto che il primo ed il secondo motivo con cui si censura complessivamente la integrazione del reato con particolare riferimento alla sussistenza dell'elemento soggettivo e alla mancata riqualificazione del fatto nell'ipotesi di cui all'art. 392 cod. peri. (per la sussistenza del quale sarebbe comunque assente il relativo dolo) sono riproduttivi di identiche censure adeguatamente confutate dalla Corte di appello che ha rilevato come ìl ricorrente fosse parte del procedimento pur essendo rimasto contumace (avendone ricevuto copia degli esiti che si erano intesi eludere attraverso la condotta) e certamente a conoscenza dei fatti in ragione della ormai lunga controversa giudiziaria che lo contrapponeva alle persone offese; che, invero, complete e logiche si palesano le argomentazioni della Corte di appello che ha rappresentato come il ricorrente fosse ben consapevole sia dell'esito del giudizio sia delle ragioni dell'apposizione del lucchetto da parte dell'ufficiale giudiziario, avendo anche personalmente ricevuto regolare notifica del provvedimento (pagg. 5 e 6); rilevato che analogo limite incontra la dedotta carenza di motivazione in ordine alla mancata applicazione della causa di non punibilità ex art. 131-bis cod. pen. avendo la Corte di appello valorizzato, al fine di escludere la scarsa offensività, l'immediatezza con cui il lucchetto apposto dall'ufficiale giudiziario fu rotto e sostituito, a dimostrazione della spregiudicatezza adoperata; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così dec