Sentenza — n. 25188/2024 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IALa Corte di appello di Bari, a seguito di rinvio da parte di questa Suprema Corte, ha confermato la sentenza del Tribunale di Foggia del 3 maggio 2013 in ordine al delitto di cui all'art. 336 cod. pen. commesso in Foggia il 12 dicembre 2009. Angelo Castriotta, per mezzo del difensore Aurelio Follieri, ricorre avverso la citata sentenza deducendo quale unico motivo la violazione degli artt. 178 e 601, comma 5, cod. proc. pen. La Corte di appello - si osserva - ha omesso di notificare al co-difensore avvocato Luigi Leonardo Follieri, che ebbe tra l'altro a redigere i motivi di appello, la citazione della fissazione dell'udienza in appello. L'omessa notifica è stata tempestivamente eccepita attraverso le tempestive conclusioni scritte inviate alla Corte di appello in vista dell'udienza del 21 marzo 2023, senza che la decisione ne dia atto o spieghi il motivo del mancato rinnovo, anche in favore dell'altro difensore, della notifica della citazione. L'eccepita omessa notifica in favore del co-difensore, è causa di nullità della sentenza per la violazione degli artt. 178, comma 1, lett. c), 178 e 601, comma 5, cod. proc. pen.
Regesto Legislator
Generato dall'IAart. 336 cod. pen; Sentenza — n. 25188/2024 — snpen · Corte di Cassazione: Il ricorso è fondato, esito che impone l'annullamento della sentenza senza rinvio per intervenuta prescrizione del reato.
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a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: CASTRIOTTA ANGELO nato a FOGGIA il 14/11/1976 avverso la sentenza del 21/03/2023 della CORTE APPELLO di BARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ANTONIO COSTANTINI;
RITENUTO IN FATTO
1. La Corte di appello di Bari, a seguito di rinvio da parte di questa Suprema Corte, ha confermato la sentenza del Tribunale di Foggia del 3 maggio 2013 in ordine al delitto di cui all'art. 336 cod. pen. commesso in Foggia il 12 dicembre 2009.
2. Angelo Castriotta, per mezzo del difensore Aurelio Follieri, ricorre avverso la citata sentenza deducendo quale unico motivo la violazione degli artt. 178 e 601, comma 5, cod. proc. pen. La Corte di appello - si osserva - ha omesso di notificare al co-difensore avvocato Luigi Leonardo Follieri, che ebbe tra l'altro a redigere i motivi di appello, la citazione della fissazione dell'udienza in appello. L'omessa notifica è stata tempestivamente eccepita attraverso le tempestive conclusioni scritte inviate alla Corte di appello in vista dell'udienza del 21 marzo 2023, senza che la decisione ne dia atto o spieghi il motivo del mancato rinnovo, anche in favore dell'altro difensore, della notifica della citazione. L'eccepita omessa notifica in favore del co-difensore, è causa di nullità della sentenza per la violazione degli artt. 178, comma 1, lett. c), 178 e 601, comma 5, cod. proc. pen.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso è fondato, esito che impone l'annullamento della sentenza senza rinvio per intervenuta prescrizione del reato.
2. Ed invero, risulta pacifico l'indirizzo ermeneutico di questa Corte secondo cui l'omessa citazione del co-difensore comporta una nullità a regime intermedio, la quale va eccepita prima della deliberazione della sentenza che definisce il grado, senza che rilevi la presenza o meno in udienza dell'imputato o del co- difensore ritualmente citato (Sez. 6, n. 10607 del 23/02/2010, Pepa, Rv. 246542).
3. Dall'esame degli atti cui questa Corte ha accesso in ragione del vizio di natura processuale eccepito (Sez. U, n. 42792 del 31/10/2001, Policastro, Rv. 220092), emerge che il ricorrente era difeso sia dall'avvocato Luigi Leonardo Follieri che dall'avvocato Aurelio Follieri, avendo il primo redatto anche i motivi di appello in favore dell'imputato; la Corte di appello, pur provvedendo a notificare la citazione all'avvocato Aurelio Follieri, ne ometteva la notifica all'avvocato Luigi Leonardo Follieri. A fronte di tempestiva eccezione formulata da uno dei difensori, la Corte di appello non ha provveduto ad una nuova notifica dell'avviso in favore dell'avvocato Luigi Leonardo Follieri, determinando in tal modo la nullità della decisione impugnata.
4. Tenuto conto che nelle more (1 novembre 2023) è intervenuta la prescrizione del reato commesso il 12 dicembre 2009, l'annullamento deve essere disposto senza rinvio.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata, perché il reato è estinto per prescr