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Ordinanza — n. 25187/2024 — snpen Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed as inadmissible due to untimely filing of the appeal against the appellate court's decision.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 25187/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The court declared the cassation appeal filed by Pavlovic Sasha inadmissible on procedural grounds. The appellant argued against the appellate court's reduction of his sentence and confirmation of recidivism, claiming excessive punishment and lack of reasoning. The court rejected these merits because the appeal was filed on January 18, 2024, exceeding the fifteen-day statutory deadline for challenging the December 2023 judgment.

Regesto Legislator

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Art. 585, comma 1, lett. a) cod. proc. pen.; Art. 544, comma 1 cod. proc. pen.: An appeal against a judgment of the Court of Appeal must be lodged within fifteen days of its issuance; failure to comply renders the appeal inadmissible de plano.

Parole chiave

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untimely appeal procedural inadmissibility statutory deadline cassation procedure recidivism confirmation decisione incidentale impugnabile termini di ricorso perenzione dell'istanza di revisione

Disposizioni normative citate

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Art. 585, comma 1, lett. a) c.p.p.
Poiché in tal caso, a mente dell'art. 585, comma 1, lett.
Art. 544, comma 1 c.p.p.
a) con riferimento all'art. 544, comma 1, cod.
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: PAVLOVIC SASHA nato il 23/04/1983 avverso la sentenza del 05/12/2023 della CORTE APPELLO di BOLOGNAdat-e-a-vuiso-a4e-Perti; 1}-A udita la relazione svolta dal Consigliere ANTONIO COSTANTINI; FATTO E DIRITTO 1. Con ricorso affidato al difensore di fiducia, Pavlovic Sasha ricorre averso la sentenza indicata in epigrafe con la quale la Corte di appello di Bologna, in parziale riforma della sentenza impugnata ed esclusa la recidiva, ha rideterminato la pena in mesi tre e giorni dieci di reclusione e confermato, nel resto, la sentenza del Tribunale di Bologna in ordine ai reati di cui all'art. 56, d.lgs. n. 274 del 2000 ed all'art. 4, I. n. 110 del 1975.

2. Il ricorrente deduce vizi di motivazione e violazione di legge in ordine alla ritenuta recidiva ed al trattamento sanzionatorio ritenuto eccessivo.

3. Il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con procedura de plano perché tardivo.

4. Deve in proposito rilevarsi che la sentenza della Corte di appello di Bologna, intervenuta il 5 dicembre 2023, pur depositata in udienza, è stata impugnata il 18 gennaio 2024. Poiché in tal caso, a mente dell'art. 585, comma 1, lett.

a) con riferimento all'art. 544, comma 1, cod. proc. pen. sarebbe stato necessario impugnare la sentenza nel termine di quindici giorni dalla data della sua emissione, deve ritenersi che il ricorso sia intempestivo.

5. All'inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende che si reputa equo determinare nella misura di euro tremila.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso il