Italian Court dismisses appeal regarding generic mitigating circumstances due to fabricated self-defense claims.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassazione declared the appeal by Khelifi Besim inadmissible, ordering him to pay court costs and a fine. The appellant challenged the denial of generic mitigating circumstances based on a claim of self-defense, which the lower court had already refuted as a fabricated story involving unnecessary conflict. The court upheld the lower court's finding that the appellant violated mandatory entry restrictions and caused a dispute rather than protecting the victim.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 596 c.p.p.; Art. 600 c.p.p.: The appeal is inadmissible when the contested denial of mitigating circumstances relies on a version of facts already sufficiently refuted by the appellate court, which has established that the alleged self-defense was a fabrication involving a violation of mandatory entry orders.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
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Generato dall'IATesto completo
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: KHELIFI BESIM nato a MODENA il 30/03/2022 avverso la sentenza del 14/09/2023 della CORTE APPELLO di BOLOGNAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ANTONIO COSTANTINI; visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminato il ricorso di Khelifi Besim; OSSERVA Ritenuto che il motivo con cui si contesta la mancata concessione delle attenuanti generiche è riproduttivo di identica censura adeguatamente confutata dalla Corte di appello che ha smentito la versione edulcorata della difesa là dove era tesa ad accreditare la versione a mente della quale l'uomo fosse intervenuto nell'abitazione della donna per proteggerla, rilevando come lo stesso avesse invece cagionato un litigio con la stessa al contempo violando le prescrizioni imposte dal faglio di via obbligatorio, ragioni del diniego della relativa autorizzazione da parte del giudice che pure aveva formato oggetto di richiesta; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 07