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Ordinanza — n. 25185/2024 — snpen Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal claiming mere untying is not violence, upholding resistance to public official conviction.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 25185/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The court declared the appeal inadmissible, rejecting the argument that merely untying oneself does not constitute criminal violence. The appellate court found the defendant's act of untying was functional to escape arrest after a public official blocked him following a attempted theft. The court ruled that using force to neutralize an official's action to avoid capture satisfies the legal definition of resistance to a public official.

Regesto Legislator

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Art. 337 cod. pen.; Resistance to a public official is established when a subject uses force, such as untying oneself, to neutralize the official's action and escape arrest, rather than merely passively opposing the act.

Parole chiave

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resistance to public official criminal violence definition escape arrest force untying as violence Cassation inadmissibility violenza contro le autorità coazione penale difesa penale

Disposizioni normative citate

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Art. 337 cod. pen.
art. 337 cod. pen

Giurisprudenza citata

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Sez. 1, n. 29614 del 31/03/2022, Manusia, Rv. 283376 - 01
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: BENINATO MICHELE nato a CATANIA il 25/05/1988 avverso la sentenza del 13/09/2023 della CORTE APPELLO di CATANIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ANTONIO COSTANTINI; visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminato il ricorso di Beninato Michele; OSSERVA Ritenuto che il motivo con cui si contesta la sussistenza del delitto di cui all'art. 337 cod. pen. sul presupposto che il mero divincolarsi non costituisca violenza penalmente rilevante è riproduttivo di identica censura adeguatamente confutata dalla Corte territoriale e manifestamente infondato; che la Corte di appello ha rilevato come la violenza esercitata dall'imputato fosse funzionale al tentativo di sfuggire all'arrestato facendo cadere in terra il pubblico ufficiale che lo aveva bloccato a seguito di un tentato furto; che in tal senso depone pacifica giurisprudenza secondo cui integra il reato di resistenza a pubblico ufficiale lo strattonare o il divincolarsi posti in essere da un soggetto onde impedire il proprio arresto, ogni qualvolta quest'ultimo non si limiti a una mera opposizione passiva al compimento dell'atto del pubblico ufficiale, ma impieghi la forza per neutralizzarne l'azione e sottrarsi alla presa, nel tentativo di guadagnare la fuga (Sez. 1, n. 29614 del 31/03/2022, Manusia, Rv. 283376 - 01); rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il