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Ordinanza — n. 25184/2024 — snpen Generato dall'IA

Italian Court dismisses appeal on recidivism grounds, upholding increased penalty due to sixty-four prior crimes.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 25184/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassazione declared the appeal by Michele Santini inadmissible, ordering him to pay court costs and a fine. Santini challenged the appellate court's finding of recidivism, arguing against the justification for an increased penalty based on sixty-four prior criminal acts. The court rejected this argument, noting that the lower court had already sufficiently refuted the claim by demonstrating how the defendant's history indicated heightened social danger warranting the aggravated sentencing.

Regesto Legislator

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Art. 627 c.p.; Art. 609 c.p.: When a defendant contests the finding of recidivism based on a large number of prior convictions, the appeal is inadmissible if the appellate court has already established that the facts are symptomatic of increased social danger justifying the statutory penalty increase.

Parole chiave

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recidivism aggravation prior criminal record social danger assessment penalty increase justification inadmissible appeal Corte di Cassazione criminal history evaluation recidiva nell'infrazione

Disposizioni normative citate

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Art. 627 c.p.
Art. 609 c.p.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: SANTINI MICHELE nato a CITTA' DI CASTELLO il 21/06/1971 avverso la sentenza del 15/09/2023 della CORTE APPELLO di BOLOGNAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ANTONIO COSTANTINI; visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminato il ricorso di Santini Michele; OSSERVA Ritenuto che il motivo con cui si contesta la ritenuta recidiva è riproduttivo di identica censura adeguatamente confutata dalla Corte di appello di che ha messo in evidenza come i fatti contestati fossero sintomatici, alla luce dei ben sessantaquattro precedenti penali anche della stessa indole, dell'accresciuta pericolosità sociale tale da giustificare l'aumento di pena previsto dalla citata aggravante; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 07/0