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Ordinanza — n. 25182/2024 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 25182/2024 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 25182/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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a seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: DI BELLA ALBERTO nato a ERICE il 07/08/1976 BONANNO NICOLA nato a ERICE il 09/06/1981 SIMONE ENZO nato a ERICE il 31/10/1990 avverso la sentenza del 10/10/2023 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ANTONIO COSTANTINI; , visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminati i ricorsi di Di Bella Alberto, Bonanno Nicola e Simone Enzo OSSERVA Ritenuto che il ricorso di Bonanno Nicola in ordine ai delitti di cui agli artt. 337 e 341 bis cod. pen. con cui si censura la dichiarata genericità intrinseca del motivo di gravame, deduce vizi di motivazione in ordine alla sussistenza dei delitti contestati, violazione dell'art. 341-bis e dell'art. 337 cod. pen. sono, indistintamente generici in quanto privi di censura, dovendosi dare conto della corretta e completa valutazione in termini di inammissibilità dell'appello, spiegata con l'assoluta eccentricità dei rilievi rispetto a intervenuti riconoscimenti del ricorrente da parte del teste di polizia giudiziaria che ne ricostruiva i caratteri somatici ed il vestiario, aspetti non presi in esame nel motivo di appello; analoga genericità si riscontra quanto al trattamento sanzionatorio, ritenuto eccessivo, avendo la Corte territoriale accolto parzialmente l'appello in punto di pena, riducendola ed operando un contenuto aumento per la ritenuta continuazione in ordine ai quali ha specificamente ed esaustivamente motivato (pag. 4); ritenuto che i ricorsi di Simone Enzo e Di Bella Alberto sono generici e riproduttivi di identica censura adeguatamente confutata dalla Corte di appello che, quanto ad identificazione, ha rilevato analoga testimonianza da parte del medesimo verbalizzante, apprezzato la visione delle immagini ad alta risoluzione e dei video da cui era facilmente udibile il contenuto delle espressioni indirizzate proprio nei confronti del testimone (pag. 4 e 5); osservato che, infatti, il ricorso è inammissibile per genericità dei motivi se manca ogni indicazione della correlazione tra le ragioni argomentate dalla decisione impugnata e quelle poste a fondamento dell'atto di impugnazione, che non può ignorare le affermazioni del provvedimento censurato, senza cadere nel vizio di aspecificità (tra tante, Sez. 4, n. 34270 del 03/07/2007, Scicchitano, Rv. 236945); rilevato che i ricorsi devono essere dichiarati inammissibili, con la condanna di ciascun ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Regesto Legislator

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art. 337 cod. pen; Ordinanza — n. 25182/2024 — snpen · Corte di Cassazione: 337 e 341 bis cod. pen. con cui si censura la dichiarata genericità intrinseca del motivo di gravame, deduce vizi di motivazione in ordine alla sussistenza dei delitti contestati, violazione dell'art. 341-bis e dell'art. 337 cod. pen. sono, indistintamente generici in quanto privi di censura, dovendosi dare conto della corretta e completa valutazione in termini di inammissibilità dell'appello, spiegata con l'assoluta eccentricità dei rilievi rispetto a intervenuti riconoscimenti del ricorrente da parte del teste di polizia giudiziaria che ne ricostruiva i caratteri somatici ed il vestiario, aspetti non presi in esame nel motivo di appello; analoga genericità si riscontra quanto al trattamento sanzionatorio, ritenuto eccessivo, avendo la Corte territoriale accolto parzialmente l'appello in punto di pena, riducendola ed operando un contenuto aumento per la ritenuta continuazione in ordine ai quali ha specificamente ed esaustivamente motivato (pag. 4); ritenuto che i ricorsi di Simone Enzo e Di Bella Alberto sono generici e riproduttivi di identica censura adeguatamente confutata dalla Corte di appello che, quanto ad identificazione, ha rilevato analoga testimonianza da parte del medesimo verbalizzante, apprezzato la visione delle immagini ad alta risoluzione e dei video da cui era facilmente udibile il contenuto delle espressioni indirizzate proprio nei confronti del testimone (pag. 4 e 5); osservato che, infatti, il ricorso è inammissibile per genericità dei motivi se manca ogni indicazione della correlazione tra le ragioni argomentate dalla decisione impugnata e quelle poste a fondamento dell'atto di impugnazione, che non può ignorare le affermazioni del provvedimento censurato, senza cadere nel vizio di aspecificità (tra tante, Sez. 4, n. 34270 del 03/07/2007, Scicchitano, Rv. 236945); rilevato che i ricorsi devono essere dichiarati inammissibili, con la condanna di ciascun ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Parole chiave

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identità dei crediti confronto delle voci indennità per testimone attendibilità dei testimoni asserzione difendibile apprezzamento arbitrario delle prove

Disposizioni normative citate

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art. 337 cod. pen
341-bis e dell'art. 337 cod. pen.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: DI BELLA ALBERTO nato a ERICE il 07/08/1976 BONANNO NICOLA nato a ERICE il 09/06/1981 SIMONE ENZO nato a ERICE il 31/10/1990 avverso la sentenza del 10/10/2023 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ANTONIO COSTANTINI; , visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminati i ricorsi di Di Bella Alberto, Bonanno Nicola e Simone Enzo OSSERVA Ritenuto che il ricorso di Bonanno Nicola in ordine ai delitti di cui agli artt. 337 e 341 bis cod. pen. con cui si censura la dichiarata genericità intrinseca del motivo di gravame, deduce vizi di motivazione in ordine alla sussistenza dei delitti contestati, violazione dell'art. 341-bis e dell'art. 337 cod. pen. sono, indistintamente generici in quanto privi di censura, dovendosi dare conto della corretta e completa valutazione in termini di inammissibilità dell'appello, spiegata con l'assoluta eccentricità dei rilievi rispetto a intervenuti riconoscimenti del ricorrente da parte del teste di polizia giudiziaria che ne ricostruiva i caratteri somatici ed il vestiario, aspetti non presi in esame nel motivo di appello; analoga genericità si riscontra quanto al trattamento sanzionatorio, ritenuto eccessivo, avendo la Corte territoriale accolto parzialmente l'appello in punto di pena, riducendola ed operando un contenuto aumento per la ritenuta continuazione in ordine ai quali ha specificamente ed esaustivamente motivato (pag. 4); ritenuto che i ricorsi di Simone Enzo e Di Bella Alberto sono generici e riproduttivi di identica censura adeguatamente confutata dalla Corte di appello che, quanto ad identificazione, ha rilevato analoga testimonianza da parte del medesimo verbalizzante, apprezzato la visione delle immagini ad alta risoluzione e dei video da cui era facilmente udibile il contenuto delle espressioni indirizzate proprio nei confronti del testimone (pag. 4 e 5); osservato che, infatti, il ricorso è inammissibile per genericità dei motivi se manca ogni indicazione della correlazione tra le ragioni argomentate dalla decisione impugnata e quelle poste a fondamento dell'atto di impugnazione, che non può ignorare le affermazioni del provvedimento censurato, senza cadere nel vizio di aspecificità (tra tante, Sez. 4, n. 34270 del 03/07/2007, Scicchitano, Rv. 236945); rilevato che i ricorsi devono essere dichiarati inammissibili, con la condanna di ciascun ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. C