Cassation appeal dismissed for inadmissibility due to generic grounds and manifest unfoundedness of claims.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared Dimitrov Dimitar's appeal inadmissible, ordering him to pay court costs and a fine. The appellant argued regarding identification issues and the nature of attempted robbery, but the Court found his arguments generic and unsupported by the lower court's detailed reasoning. Consequently, the appeal was rejected because the claims were manifestly unfounded and lacked interest in being examined.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 363, c. 1, n. 5 c.p.p.; Art. 363, c. 1, n. 6 c.p.p.: An appeal to the Court of Cassation is inadmissible if the grounds are generic or manifestly unfounded, as the Court is not obliged to examine such requests.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: DIMITROV DIMITAR nato il 09/09/1987 avverso la sentenza del 16/06/2023 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ANTONIO COSTANTINI; visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminato il ricorso di Dimitrov Dimitar; OSSERVA Ritenuto che i primi tre motivi di ricorso sono riproduttivi di identiche cesure adeguatamente confutate dalla Corte di appello e generici in quanto non si confrontano con la precisa motivazione della sentenza; che invero: quanto alla ritenuta responsabilità in ordine al delitto di tentata rapina aggravata impropria con particolare riferimento all'identificazione del ricorrente, si osserva come corretta risulta la motivazione della Corte di appello che, oltre che ai verbali redatti dall'operante che davano atto del riconoscimento fotografico, ha fatto preciso e corretto riferimento all'individuazione operata in udienza, al contempo smentendo la meramente congetturale influenza che avrebbe subito il teste di polizia giudiziaria parte offesa e presente ai fatti; rilavato che analogo limite incontra il secondo motivo con cui si rivolgono censure alla qualificata ipotesi di tentata rapina impropria che la Corte territoriale ha ampiamente spiegato facendo riferimento alla violenza e minaccia posta in essere nell'immediatezza dei fatti che hanno visto il ricorrente, unitamente ai complici, mettere a soqquadro l'appartamento dal quale tentava di asportare beni di valore, dovendosi, altresì, ritenere precluso ogni tentativo di dare ai fatti un diverso significato (specie nella parte in cui si vorrebbe accreditare l'assenza di immediatezza tra tentata asportazione di beni dall'appartamento e violenza nei confronti del militare libero dal servizio) che i giudici di merito hanno confutato con pertinenti riferimenti ai dati processuali; rilevato che manifestamente infondato e riproduttivo di identica censura risulta il terzo I motivo con cui esclude la desistenza del ricorrente che, invero, abbandonava il luogo del reato /`) senza asportare nulla per cause indipendenti dalla sua volontà; rilevato che il quarto motivo si presenta in parte non dedotto in maniera articolata in sede di gravame, in parte inammissibile poiché geneticamente manifestamente infondato; che, invero il ricorrente, con il primo motivo di appello ed i motivi aggiunti ha solo genericamente confutato la responsabilità in ordine ai capi c) e d), facendo riferimento all'assenza di elementi che conducesse alla sua corretta identificazione, motivo adeguatamente confutato dalla Corte di appello in quanto comune alla censurata responsabilità di cui al capo b (tentata rapina impropria); che la parte del motivo (ripreso in egual forma nei motivi aggiunti) con cui si assumeva che il ricorrente non avesse partecipato all'aggressione sul presupposto che solo l'altro complice avrebbe colpito con un pugno il militare è geneticamente manifestamente infondato alla luce della differente evoluzione degli eventi che già il Tribunale aveva adeguatamente ricostruito (ultimo capoverso pag. 4 sentenza) rilevando come tutti i soggetti autori dei fatti contestati avessero tentato di bloccare il militare); che, pertanto deve richiamarsi giurisprudenza di questa Corte secondo cui, in sede di impugnazione il giudice non è obbligato a motivare in ordine al mancato accoglimento di istanze, nel caso in cui esse appaiano improponibili sia per genericità, sia per manifesta infondatezza (Sez.3, n.53710 del 23/02/2016, Rv.268705;
Sez.2, n.49007 del 16/09/2014, Rv.261423), con conseguente inammissibilità originaria, per carenza d'interesse, del ricorso per cassazione avente ad oggetto motivi non esaminati dal giudice di merito, che risultino ab origine inammissibili per manifesta infondatezza, in quanto l'eventuale accoglimento della doglianza non sortirebbe alcun esito favorevole in sede di giudizio di rinvio (Sez.6, n.47722 del 06/10/2015, Rv.265878; Sez.2, n.10173 del 16/12/2014, dep. 2015, Rv.263157); rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa