Ordinanza — n. 25178/2024 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IAa seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: GUALTIERI GIANLUCA nato a CATANZARO il 07/03/1978 avverso la sentenza del 26/05/2022 della CORTE APPELLO di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ALESSANDRO LEOPIZZI; E IN DIRITTO Letto il ricorso di Gianluca Gualtieri; Letta la memoria dell'avv. Sandro Bruni; ritenuto che il primo motivo di ricorso, che contesta la motivazione in ordine alla valutazione del compendio istruttorio in relazione all'aggravante della minorata difesa, non è consentito, laddove sollecita questa Corte di legittimità a un'inammissibile nuova ponderazione del materiale probatorio, nonché generico, non confrontandosi con la chiara motivazione della sentenza impugnata (pp. 2-3, ove si evidenzia la pubblicazione dell'annuncio online, i contatti a mezzo email e il pagamento con ricarica Postepay, senza successiva consegna dell'articolo); ritenuto che il secondo motivo, in ordine al mancato riconoscimento della particolare tenuità del fatto, risulta del tutto generico, a fronte di una motivazione che stigmatizza anche l'entità del danno materiale, e comunque manifestamente infondato, dal momento che l'approfittamento delle condizioni di minorata difesa è circostanza espressamente ostativa ex art. 131-bis, secondo comma, cod. pen.; ritenuto che il terzo motivo, in ordine alla sussistenza degli artifici e raggiri, risulta non consentito, nei termini sopra indicati, invocando un'alternativa ricostruzione della vicenda, a fronte di congruo apparato argomentativo (cfr. pp. 2-3); rilevato che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Regesto Legislator
Generato dall'IAOrdinanza — n. 25178/2024 — snpen · Corte di Cassazione: Sandro Bruni; ritenuto che il primo motivo di ricorso, che contesta la motivazione in ordine alla valutazione del compendio istruttorio in relazione all'aggravante della minorata difesa, non è consentito, laddove sollecita questa Corte di legittimità a un'inammissibile nuova ponderazione del materiale probatorio, nonché generico, non confrontandosi con la chiara motivazione della sentenza impugnata (pp. 2-3, ove si evidenzia la pubblicazione dell'annuncio online, i contatti a mezzo email e il pagamento con ricarica Postepay, senza successiva consegna dell'articolo); ritenuto che il secondo motivo, in ordine al mancato riconoscimento della particolare tenuità del fatto, risulta del tutto generico, a fronte di una motivazione che stigmatizza anche l'entità del danno materiale, e comunque manifestamente infondato, dal momento che l'approfittamento delle condizioni di minorata difesa è circostanza espressamente ostativa ex art. 131-bis, secondo comma, cod. pen.; ritenuto che il terzo motivo, in ordine alla sussistenza degli artifici e raggiri, risulta non consentito, nei termini sopra indicati, invocando un'alternativa ricostruzione della vicenda, a fronte di congruo apparato argomentativo (cfr. pp. 2-3); rilevato che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Parole chiave
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Generato dall'IATesto completo
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: GUALTIERI GIANLUCA nato a CATANZARO il 07/03/1978 avverso la sentenza del 26/05/2022 della CORTE APPELLO di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ALESSANDRO LEOPIZZI;
RITENUTO IN FATTO
E IN DIRITTO Letto il ricorso di Gianluca Gualtieri; Letta la memoria dell'avv. Sandro Bruni; ritenuto che il primo motivo di ricorso, che contesta la motivazione in ordine alla valutazione del compendio istruttorio in relazione all'aggravante della minorata difesa, non è consentito, laddove sollecita questa Corte di legittimità a un'inammissibile nuova ponderazione del materiale probatorio, nonché generico, non confrontandosi con la chiara motivazione della sentenza impugnata (pp. 2-3, ove si evidenzia la pubblicazione dell'annuncio online, i contatti a mezzo email e il pagamento con ricarica Postepay, senza successiva consegna dell'articolo); ritenuto che il secondo motivo, in ordine al mancato riconoscimento della particolare tenuità del fatto, risulta del tutto generico, a fronte di una motivazione che stigmatizza anche l'entità del danno materiale, e comunque manifestamente infondato, dal momento che l'approfittamento delle condizioni di minorata difesa è circostanza espressamente ostativa ex art. 131-bis, secondo comma, cod. pen.; ritenuto che il terzo motivo, in ordine alla sussistenza degli artifici e raggiri, risulta non consentito, nei termini sopra indicati, invocando un'alternativa ricostruzione della vicenda, a fronte di congruo apparato argomentativo (cfr. pp. 2-3); rilevato che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali ed alla somma di euro tremila in favore delle Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 7 maggio