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Ordinanza — n. 25177/2024 — snpen Generato dall'IA

Italian court dismisses appeal against criminal sentence for document forgery due to generic grounds.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 25177/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassazione declared the appeal by Manuel Chiesa inadmissible, ordering him to pay court costs and fines. The appellant challenged the final sentencing regarding the receipt of multiple identification documents and blank checks used to pay for phones worth over €2,500. The court rejected the arguments as generic and unsupported, noting that the lower court correctly denied special and common mitigating circumstances based on the subjective intensity of intent and the objective nature of the stolen goods.

Regesto Legislator

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Art. 648, quarto comma, cod. pen.; Art. 62, n. 4, cod. pen.; Art. 20-bis cod. pen.: Appeals based on generic grounds lacking factual confrontation are inadmissible, and special mitigating circumstances are excluded when the subjective intent and objective nature of the crime preclude reduced offensiveness.

Parole chiave

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criminal appeal inadmissibility generic grounds rejection document forgery sentencing mitigating circumstances denial substitute sanctions exclusion usurpazione d'identità sanzioni penali esibizione di documenti d'identità

Disposizioni normative citate

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Art. 648, quarto comma, cod. pen.
236914); che le attenuanti generiche sono state negate sulla base degli elementi che precedono e dell'indole criminosa desumibile dal casellario giudiziale; che la pena è stata nondimeno fissata in misura prossima al minimo edittale di cui all'art. 648, primo comma, cod.
Art. 62, n. 4, cod. pen.
e di quella comune di cui all'art. 62, n. 4, cod. pen. (cfr.
Art. 20-bis cod. pen.
(due anni e sei mesi di reclusione ed euro 800 di multa, prima della diminuzione per il rito), con ampia illustrazione dei criteri seguiti per la dosimetria; che l'applicazione di sanzioni sostitutive ex art. 20-bis cod. pen.
Art. 648, primo comma, cod. pen.
236914); che le attenuanti generiche sono state negate sulla base degli elementi che precedono e dell'indole criminosa desumibile dal casellario giudiziale; che la pena è stata nondimeno fissata in misura prossima al minimo edittale di cui all'art. 648, primo comma, cod.
art. 20-bis cod. pen
(due anni e sei mesi di reclusione ed euro 800 di multa, prima della diminuzione per il rito), con ampia illustrazione dei criteri seguiti per la dosimetria; che l'applicazione di sanzioni sostitutive ex art. 20-bis cod. pen.

Giurisprudenza citata

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Sez. U, n. 35535 del 12/07/2007, Ruggiero, Rv. 236914
Sez. U, n. 35535 del 12/07/2007, Ruggiero, Rv. 236914); che le attenuanti generiche sono state negate sulla base degli elementi che precedono e dell'indole criminosa desumibile dal casellario giudiziale; che la pena è stata nondimeno fissata in misura prossima al minimo edittale di cui all'art.
Sez. 1, n. 2090 del 12/12/2023, dep. 202, S., Rv. 285710
è stata espressamente esclusa per la prognosi infausta, fondata sugli elementi sopra accennati, così da condurre a una valutazione dell'insussistenza dei presupposti per accedere alla misura (Sez. 1, n. 2090 del 12/12/2023, dep. 202, S., Rv. 285710; Sez.
Sez. 2, n. 43848 del 29/09/2023, S. Rv. 285412
285710; Sez. 2, n. 43848 del 29/09/2023, S. Rv. 285412); rilevato che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: CHIESA MANUEL nato a BERGAMO il 15/09/1975 avverso la sentenza del 05/06/2023 della CORTE APPELLO di BRESCIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ALESSANDRO LEOPIZZI;

RITENUTO IN FATTO

E IN DIRITTO Letto il ricorso di Manuel Chiesa; ritenuto che i tre motivi di ricorso, tutti diretti a contestare il trattamento sanzionatorio finale, sono insuperabilmente generici, non confrontandosi minimamente con le piane argomentazioni in fatto e in diritto espresse nella sentenza impugnata (pp. 5-6), e risultano comunque manifestamente infondati; che la ricettazione di plurimi documenti identificativi e assegni in bianco, provento di due diversi furti, e utilizzati per il pagamento di articoli di telefonia per oltre euro 2.500 non è stata valutata dai giudici di merito come un fatto di ridotta offensività, per motivi soggettivi (l'intensità del dolo) e oggettivi (la natura dei beni ricettati), così correttamente escludendo, nella pienezza della giurisdizione di merito, l'applicabilità dell'attenuante speciale di cui all'art. 648, quarto comma, cod. pen. e di quella comune di cui all'art. 62, n. 4, cod. pen. (cfr.

Sez. U, n. 35535 del 12/07/2007, Ruggiero, Rv. 236914); che le attenuanti generiche sono state negate sulla base degli elementi che precedono e dell'indole criminosa desumibile dal casellario giudiziale; che la pena è stata nondimeno fissata in misura prossima al minimo edittale di cui all'art. 648, primo comma, cod. peri. (due anni e sei mesi di reclusione ed euro 800 di multa, prima della diminuzione per il rito), con ampia illustrazione dei criteri seguiti per la dosimetria; che l'applicazione di sanzioni sostitutive ex art. 20-bis cod. pen.

è stata espressamente esclusa per la prognosi infausta, fondata sugli elementi sopra accennati, così da condurre a una valutazione dell'insussistenza dei presupposti per accedere alla misura (Sez. 1, n. 2090 del 12/12/2023, dep. 202, S., Rv. 285710; Sez. 2, n. 43848 del 29/09/2023, S. Rv. 285412); rilevato che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali ed alla somma di euro tremila in favore delle Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 7