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Ordinanza — n. 25176/2024 — snpen Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal as mere statutory criticism lacking factual basis under criminal procedure code.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 25176/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal filed by Frank Kurt inadmissible, ordering him to pay court costs and a fine. The defense argued that the lower court's rejection of the appeal was based on an incorrect interpretation of the law regarding domicile declarations. The court rejected this, ruling that the appeal constituted a mere criticism of the statutory text without factual grounds, citing prior precedent on the same issue.

Regesto Legislator

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Art. 581, comma 1-quater, cod. proc. pen.; Art. 111 Cost.; The appeal must be dismissed if it amounts only to a criticism of the legislative text without factual basis, as such arguments do not constitute a valid ground for cassation review.

Parole chiave

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criminal procedure code inadmissible appeal mere statutory criticism domicile declaration right of defense court costs cassation review carenza di legittimazione

Disposizioni normative citate

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Art. 581, comma 1-quater, cod. proc. pen.
E IN DIRITTO Letto il ricorso di Kurt Frank; ritenuto che l'unico motivo di ricorso, con cui la difesa si duole della declaratoria di inammissibilità ex art. 581, comma 1-quater, cod. proc. pen., non è consentito, risolvendosi in una mera critica al testo normativo e comunque manifestamente infondato (cfr.
Art. 24 Cost.
Art. 27 Cost.
Art. 111 Cost.
Art. 33 d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150
pen., introdotti dall'art. 33 d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150, per contrasto con gli artt.

Giurisprudenza citata

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Sez. 6, n. 3365 del 20/12/2023
Sez. 6, n. 3365 del 20/12/2023, dep.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: FRANK KURT nato a BOLZANO il 27/02/1981 avverso l'ordinanza del 06/12/2023 della CORTE APPELLO SEZ.DIST. di BOLZANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ALESSANDRO LEOPIZZI;

RITENUTO IN FATTO

E IN DIRITTO Letto il ricorso di Kurt Frank; ritenuto che l'unico motivo di ricorso, con cui la difesa si duole della declaratoria di inammissibilità ex art. 581, comma 1-quater, cod. proc. pen., non è consentito, risolvendosi in una mera critica al testo normativo e comunque manifestamente infondato (cfr. Sez. 6, n. 3365 del 20/12/2023, dep. 2024, Terrasi, Rv. 285900, in tema di manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dei commi 1-ter e 1-quater dell'art. 581, cod. proc. pen., introdotti dall'art. 33 d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150, per contrasto con gli artt. 24, 27 e 111 Cost., in quanto tali disposizioni, laddove richiedono che unitamente all'atto di impugnazione siano depositati, a pena di inammissibilità, la dichiarazione o l'elezione di domicilio e, quando si sia proceduto in assenza dell'imputato, lo specifico mandato ad impugnare rilasciato successivamente alla sentenza, non comportano alcuna limitazione all'esercizio del potere di impugnazione spettante personalmente all'imputato, ma solo regolano le modalità di esercizio della concorrente ed accessoria facoltà riconosciuta al suo difensore, sicché essi non collidono né con il principio della inviolabilità del diritto di difesa, né con la presunzione di non colpevolezza operante fino alla definitività della condanna, né con il diritto ad impugnare le sentenze con il ricorso per cassazione per il vizio di violazione di legge); rilevato che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali ed alla somma di euro tremila in favore delle Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 7 maggio