Italian Court dismisses appeal against criminal conviction for robbery due to inadmissibility of evidence re-evaluation requests.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassazione declared the appeal filed by Enrico Bisaccia inadmissible and ordered him to pay legal costs. The appellant challenged the court's assessment of evidence regarding the robbery and the application of an aggravating circumstance for multiple victims. The court rejected these arguments because re-evaluating evidence is prohibited in the final review stage and the second claim was deemed generic and unsupported by legal reasoning.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 600 c.p.p.; Art. 601 c.p.p.: Appeals against criminal judgments cannot request a re-weighing of evidence or contest the assessment of facts in the final stage of proceedings.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: BISACCIA ENRICO nato a NAPOLI il 03/04/1978 avverso la sentenza del 15/12/2023 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ALESSANDRO LEOPIZZI;
RITENUTO IN FATTO
E IN DIRITTO Letto il ricorso di Enrico Bisaccia; ritenuto che il primo motivo di ricorso, diretto a contestare la valutazione delle prove su cui si è fondata l'affermazione di responsabilità per il delitto di rapina, non è consentito in sede di legittimità, sollecitando una diversa ponderazione del compendio istruttorio, in presenza di una congrua motivazione priva di vizi logico- giuridici (cfr. pp. 3-4, in tema di riconoscimento in termini di assoluta certezza da parte della persona offesa e della moglie in sede di individuazione fotografica); ritenuto che il secondo motivo di ricorso, che deduce il vizio di motivazione in relazione alla mancata incidenza sul trattamento sanzionatorio dell'esclusione dell'aggravante delle più persone riunite, risulta del tutto generico e comunque manifestamente infondato, non confrontandosi con la corretta argomentazione in punto di diritto, coerente con la giurisprudenza di questa Corte (cfr.
Sez. 4, n. 29599 del 07/10/2020, Esposito, Rv. 279712); rilevato che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali ed alla somma di euro tremila in favore delle Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 7 maggio 2024