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Ordinanza — n. 25174/2024 — snpen Generato dall'IA

Italian Supreme Court dismisses appeals for generic mitigating circumstances and vague responsibility claims as inadmissible.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 25174/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassazione declared the appeals by De Luise and Parlo inadmissible and ordered them to pay costs. The appellants argued for maximum generic mitigating circumstances and challenged the basis for declaring criminal responsibility, but the court found these grounds insufficient. The decision rests on the principle that appeals cannot rely on generic arguments without specific factual support and that the lower court's reasoning was logically sound.

Regesto Legislator

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Art. 581, comma 1, lett. c) c.p.p.; Art. 364 c.p.p.: Appeals must be specific and grounded in the facts; generic objections to the application of mitigating circumstances or vague challenges to the basis of responsibility are inadmissible when the lower court's reasoning is logically correct.

Parole chiave

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generic mitigating circumstances criminal responsibility declaration inadmissible appeal specificity requirement logical reasoning standard motivi di cassazione motivazione inadeguata delle censure costituzionali legittimazione a ricorrere

Disposizioni normative citate

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Art. 581, comma 1, lett. c) c.p.p.
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Testo completo

la seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: DE LUISE LUIGI nato a NAPOLI il 06/09/2002 PARLO MARIO nato a NAPOLI il 30/07/1988 avverso la sentenza del 06/12/2023 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ALESSANDRO LEOPIZZI;

RITENUTO IN FATTO

E IN DIRITTO Letto il ricorso di Luigi De Luise e Mario Parlo, ritenuto che il primo motivo di ricorso, che contesta la mancata applicazione delle circostanze attenuanti generiche nella massima estensione con giudizio di prevalenza, non è consentito in sede di legittimità, in presenza di una motivazione esente da evidenti illogicità (cfr. pp. 6-7 sulla brutalità dell'azione), ed è comunque manifestamente infondato, poiché non è necessario che il giudice di merito, nel motivare il diniego della concessione delle attenuanti generiche, prenda in considerazione tutti gli elementi favorevoli o sfavorevoli dedotti dalle parti o rilevabili dagli atti, ma è sufficiente che faccia riferimento a quelli ritenuti decisivi o comunque rilevanti, rimanendo disattesi o superati tutti gli altri da tale valutazione; ritenuto che il secondo motivo di ricorso che contesta la correttezza della motivazione posta a base della dichiarazione di responsabilità, è generico per indeterminatezza perché privo dei requisiti prescritti dall'art. 581, comma 1, lett. c), cod. proc. pen. in quanto, a fronte di una motivazione della sentenza impugnata logicamente corretta, non indica gli elementi che sono alla base della censura formulata, non consentendo al giudice dell'impugnazione di individuare i rilievi mossi ed esercitare il proprio sindacato; considerato che il giudice di merito, con motivazione esente da vizi logici, ha esplicitato le ragioni del suo convincimento facendo applicazione di corretti argomenti giuridici ai fini della dichiarazione di responsabilità e della sussistenza del reato; rilevato che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali ed alla somma di euro tremila in favore delle Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 7