Italian Court dismisses appeal as generic for lacking specific grounds on sentencing quantification under Art. 581 c.p.p.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassazione declared Mouhammed Moutouakkil's appeal inadmissible and ordered him to pay court costs and a fine. The appellant argued the lower court failed to explain its sentencing calculation, but the Court found this objection too vague to be actionable. Since the appellate court's reasoning on sentencing proportionality was logically sound and specific, the Court ruled the appeal lacked the required precision to exercise judicial review.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 581, comma 1, lett. c), cod. proc. pen.; An appeal alleging omitted motivation regarding sentencing quantification is inadmissible if the objection is indeterminate and fails to specify the elements underlying the criticism, thereby preventing the reviewing judge from identifying the grounds for review.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: MOUTOUAKKIL MOUHAMMED nato il 02/12/1989 avverso la sentenza del 14/09/2023 della CORTE APPELLO di GENOVAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ALESSANDRO LEOPIZZI;
RITENUTO IN FATTO
E IN DIRITTO Letto il ricorso di Mouhammed Moutouakkil; ritenuto che l'unico, stringato motivo di ricorso, che contesta l'omessa motivazione circa la quantificazione della pena, è insuperabilmente generico per indeterminatezza, perché privo dei requisiti prescritti dall'art. 581, comma 1, lett. c), cod. proc. pen. in quanto, a fronte di una motivazione della sentenza impugnata logicamente corretta, non indica gli elementi che sono alla base della censura formulata, non consentendo al giudice dell'impugnazione di individuare i rilievi mossi ed esercitare il proprio sindacato; considerato che le conclusioni ragionate e argomentate del giudice del merito circa la quantificazione della pena (cfr. p. 3, in tema di proporzione della mite dosimetria alla gravità del fatto, considerati altri analoghi illeciti e della condotta post factum) sono, pertanto, incensurabili; rilevato che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali ed alla somma di euro tremila in favore delle Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 7 maggio 2024.