Cassation court dismisses appeal as inadmissible for repeating factual arguments already rejected by lower court.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared Oscar Marsico's appeal inadmissible and ordered him to pay court costs and a fine. Marsico argued that the lower court failed to establish the material and psychological elements of the crime and omitted to exclude recidivism. The court rejected these claims as generic repetitions of arguments already refuted in the appellate judgment and noted the lower court provided sufficient reasoning regarding recidivism.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 360, n. 1, lett. a) c.p.p.; Art. 360, n. 1, lett. b) c.p.p.: Appeals based on generic reiteration of facts already decided or merit-based arguments lacking new evidence are inadmissible.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: MARSICO OSCAR nato a MILANO il 23/10/1992 avverso la sentenza del 13/09/2023 della CORTE APPELLO di LECCEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ALESSANDRO LEOPIZZI;
RITENUTO IN FATTO
E IN DIRITTO Letto il ricorso di Oscar Marsico; ritenuto che il primo motivo di ricorso che contesta la sussistenza dell'elemento materiale e psicologico del reato contestato al capo A, non è consentito, poggiando su un'inammissibile rilettura del compendio probatorio, e risulterebbe comunque generico, quale pedissequa reiterazione di censure già dedotte in appello e puntualmente disattese dalla Corte di merito (cfr. pp. 2-3, dove si richiamano le dichiarazioni dell'acquirente di marijuana in merito alle plurime cessioni); ritenuto che, analogamente, il secondo motivo che contesta la sussistenza dell'elemento materiale e psicologico dei reato contestati sub B e C si risolve nelle medesime doglianze - di natura schiettamente fattuale - già confutate in appello (cfr. pp. 3-4, sulla implausibilità della versione degli imputati); ritenuto che il terzo motivo contesta la omessa esclusione della recidiva contestata all'imputato sulla base di considerazioni di merito, a fronte di una congrua argomentazione del giudice di merito in ordine al rapporto tra il fatto per cui si procede e le precedenti condanne, concludendo per l'aumentata pericolosità all'esito della sequenza recidivante; rilevato che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali ed alla somma di euro tremila in favore delle Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 7 maggio