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Ordinanza — n. 25170/2024 — snpen Generato dall'IA

Italian court dismisses appeal as generic and inadmissible under criminal procedure code for lack of specific grounds.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 25170/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassazione declared the appeal by Angelo Monaco inadmissible, ordering him to pay court costs and a fine. Monaco argued the lower court's reasoning regarding the fictitious nature of his company's registration and the evasion of asset prevention measures was flawed. The court rejected these claims because the arguments were too generic, failing to cite specific elements required by law to allow the appellate judge to exercise their review.

Regesto Legislator

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Art. 581, comma 1, lett. c), cod. proc. pen.; Appeals must be specific and not generic; generic appeals lacking specific elements for the appellate judge's review are inadmissible.

Parole chiave

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criminal appeal admissibility generic appeal grounds specific elements requirement appellate review limits inadmissible appeal court costs award asset prevention evasion divieto di finanziamento monetario

Disposizioni normative citate

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Art. 581, comma 1, lett. c), cod. proc. pen.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: MONACO ANGELO nato a ROSOLINI il 26/01/1955 avverso la sentenza del 28/02/2023 della CORTE APPELLO di CATANIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ALESSANDRO LEOPIZZI;

RITENUTO IN FATTO

E IN DIRITTO Letto il ricorso di Angelo Monaco; ritenuto che il primo, stringato, motivo di ricorso che contesta la correttezza della motivazione circa l'asserita fittizietà dell'intestazione societaria, è insuperabilmente generico per indeterminatezza, perché privo dei requisiti prescritti dall'art. 581, comma 1, lett. c), cod. proc. pen. in quanto, a fronte di una motivazione della sentenza impugnata logicamente corretta, non indica gli elementi che sono alla base della censura formulata, non consentendo al giudice dell'impugnazione di individuare i rilievi mossi ed esercitare il proprio sindacato; ritenuto che il secondo motivo di ricorso, che eccepisce la carenza della motivazione in merito all'asserita elusione delle disposizioni di legge in materia di misure di prevenzione patrimoniale, è a sua volta altrettanto generico, a fronte di una motivazione esente da vizi logici, che ha esplicitato le ragioni del suo convincimento (cfr., pp. 6-9 in merito alla titolarità della società in capo a Monaco, alla luce delle intercettazioni e delle prove orali, e alla possibilità di misure di prevenzione patrimoniale in suo danno); rilevato che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali ed alla somma di euro tremila in favore delle Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 7 maggio 202