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Ordinanza — n. 25166/2024 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 25166/2024 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 25166/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: CONDEMI MARIO nato a NAPOLI il 20/03/1976 avverso la sentenza del 18/10/2023 della CORTE APPELLO di BOLOGNAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ALESSANDRO LEOPIZZI; Letto il ricorso di Mario Condemi; Ritenuto che l'unico motivo di ricorso, con il quale si contesta la ribadita sussistenza della recidiva reiterata specifica e infraquinquennale, è generico perché fondato su motivi che si risolvono nella pedissequa reiterazione di quelli già dedotti in appello e puntualmente disattesi dalla Corte di merito; che la motivazione della sentenza impugnata, nella parte in cui spiega adeguatamente - p. 5 - l'applicazione dell'aggravante di cui all'art. 99 cod. pen., facendo riferimento all'interconnessione sussistente, sia per la natura che per il tempo di commissione, tra il fatto di reato per cui si procede e le precedenti condanne, non presenta alcun vizio riconducibile alla nozione delineata nell'art. 606, comma 2, lett. e), cod. proc. pen.; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Regesto Legislator

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art. 99 cod. pen; Ordinanza — n. 25166/2024 — snpen · Corte di Cassazione: 5 - l'applicazione dell'aggravante di cui all'art. 99 cod. pen., facendo riferimento all'interconnessione sussistente, sia per la natura che per il tempo di commissione, tra il fatto di reato per cui si procede e le precedenti condanne, non presenta alcun vizio riconducibile alla nozione delineata nell'art. 606, comma 2, lett. e), cod. proc. pen.; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Parole chiave

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reiterazione di reati penali reato continuato furti connessi guida recidiva in stato di ebbrezza correità concorso di reati

Disposizioni normative citate

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art. 99 cod. pen
5 - l'applicazione dell'aggravante di cui all'art. 99 cod. pen., facendo riferimento all'interconnessione sussistente, sia per la natura che per il tempo di commissione, tra il fatto di reato per cui si procede e le precedenti condanne, non presenta alcun vizio riconducibile alla nozione delineata nell'art.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: CONDEMI MARIO nato a NAPOLI il 20/03/1976 avverso la sentenza del 18/10/2023 della CORTE APPELLO di BOLOGNAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ALESSANDRO LEOPIZZI;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

Letto il ricorso di Mario Condemi; Ritenuto che l'unico motivo di ricorso, con il quale si contesta la ribadita sussistenza della recidiva reiterata specifica e infraquinquennale, è generico perché fondato su motivi che si risolvono nella pedissequa reiterazione di quelli già dedotti in appello e puntualmente disattesi dalla Corte di merito; che la motivazione della sentenza impugnata, nella parte in cui spiega adeguatamente - p. 5 - l'applicazione dell'aggravante di cui all'art. 99 cod. pen., facendo riferimento all'interconnessione sussistente, sia per la natura che per il tempo di commissione, tra il fatto di reato per cui si procede e le precedenti condanne, non presenta alcun vizio riconducibile alla nozione delineata nell'art. 606, comma 2, lett. e), cod. proc. pen.; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, in data 7 maggio 2024 Il Consiglier esten/sore Il Presidente