Italian Court dismisses appeal as inadmissible due to lack of specific argumentation against sentencing excess.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassazione declared the appeal filed by Bedjina Moses Tettah inadmissible and ordered him to pay court costs. The appellant challenged the denial of generic mitigating circumstances and the excessive nature of the sentence, but the court found these arguments merely repetitive of those already rejected in the appellate court. Consequently, the appeal was rejected because it failed to provide a new, specific, and arguable critique of the lower court's reasoning.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 363-bis c.p.p.; Art. 363 c.p.p.: An appeal is inadmissible if it merely reiterates arguments already dismissed without providing a specific, new, and arguable critique of the lower court's reasoning.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: BEDJINA MOSES TETTEH nato il 25/09/1979 avverso la sentenza del 10/10/2023 della CORTE APPELLO di BOLOGNAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ALESSANDRO LEOPIZZI;
RITENUTO IN FATTO
E
CONSIDERATO IN DIRITTO
Letto il ricorso di Bedjina Moses Tett,h; Ritenuto che il primo motivo di ricorso, che contesta la mancata applicazione delle circostanze attenuanti generiche, non si confronta con una motivazione esente da evidenti illogicità (cfr. p. 2, ove si stigmatizzano i vari precedenti penali per reati contro il patrimonio e la particolare gravità della condotta), non essendo necessario che il giudice di merito, nel motivare il diniego della concessione delle attenuanti generiche, prenda in considerazione tutti gli elementi favorevoli o sfavorevoli dedotti dalle parti o rilevabili dagli atti, ma è sufficiente che faccia riferimento a quelli ritenuti decisivi o comunque rilevanti, rimanendo disattesi o superati tutti gli altri da tale valutazione (ex multis, Sez. 5, n. 43952 del 13/4/2017, Rv. 271269);
Ritenuto che il secondo motivo di ricorso, che contesta genericamente la correttezza della motivazione posta a base dell'eccessività del trattamento sanzionatorio, è indeducibile perché fondato su motivi che si risolvono nella pedissequa reiterazione di quelli già dedotti in appello e puntualmente disattesi dalla corte di merito (cfr. p. 2, ove si evidenzia che non sono state individuate esigenze di riduzione della pena a fronte della gravità del fatto e dell'elevata capacità a delinquere dell'imputato), dovendosi gli stessi considerare non specifici ma soltanto apparenti, in quanto omettono di assolvere la tipica funzione di una critica argomentata avverso la sentenza oggetto di ricorso;
Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al pagamento della somma di euro tremila alla cassa delle ammende. Roma, 07/05/2024 Il con gAere est. Il Pre :dente , , Alesdaridrb Le