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Ordinanza — n. 25164/2024 — snpen Generato dall'IA

Italian Court dismisses appeal as generic and lacks specific factual grounds for review.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 25164/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassazione declared the appeal filed by Amandeep Amandeep inadmissible, ordering him to pay court costs and a fine. The appellant argued the lower court lacked motivation and misvalued evidence regarding violence and criminal liability under Article 628 of the Penal Code. The court rejected these claims, finding the first argument insufficient because the lower court adequately reasoned on the elements of the offense, and the second argument generic because it failed to specify the factual basis for its criticism.

Regesto Legislator

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Art. 581, comma 1, lett. c) c.p.p.; Art. 628, comma 2 c.p.: An appeal is inadmissible if it is generic and indeterminate, failing to specify the factual elements underlying the criticism, thereby preventing the appellate court from exercising its supervisory function.

Parole chiave

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generic appeal inadmissible appeal lack of motivation factual specificity Article 628 Penal Code Article 581 c.p.p. criminal liability motivi di cassazione

Disposizioni normative citate

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Art. 581, comma 1, lett. c) c.p.p.
pen., è generico per indeterminatezza perché privo dei requisiti prescritti dall'art. 581, comma 1, lett.
Art. 628, comma 2 c.p.
art. 628, comma 2 cod. pen
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: AMANDEEP AMANDEEP (CUI:068CTN4) nato il 22/12/1991 avverso la sentenza del 18/09/2023 della CORTE APPELLO di BRESCIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ALESSANDRO LEOPIZZI; N

RITENUTO IN FATTO

E IN DIRITTO Letto il ricorso di Amandeep Amandeep, ritenuto che il primo motivo di ricorso contesta la carenza di motivazione per i capi 1 e 9, laddove invece il giudice del merito ha adeguatamente assolto al dovere argomentativo circa la sussistenza di tutti gli elementi costitutivi della fattispecie delittuosa e degli elementi posti alla base della dichiarazione di responsabilità (cfr. pp. 14-15 in tema di sussistenza della violenza, consistita in spinte e strattoni in un caso e calci nell'altro, e diretta quantomeno a ottenere l'impunità), dolendosi altresì della valutazione delle prove, in termini insuperabilmente generici; ritenuto che il secondo, stringatissimo motivo di ricorso, che contesta l'inosservanza dell'art. 628, comma 2 cod. pen., è generico per indeterminatezza perché privo dei requisiti prescritti dall'art. 581, comma 1, lett. c), cod. proc. pen. in quanto, a fronte di una motivazione della sentenza impugnata logicamente corretta (nei termini sopra accennati), non indica gli elementi che sono alla base della censura formulata, non consentendo al giudice dell'impugnazione di individuare i rilievi mossi ed esercitare il proprio sindacato; rilevato che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali ed alla somma di euro tremila in favore delle Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 7 maggio 2