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Ordinanza — n. 25162/2024 — snpen Generato dall'IA

Italian Supreme Court dismisses appeal on prescription and subjective elements of money laundering.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 25162/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Italian Supreme Court declared the appeal by Barnaba Antonio inadmissible, ordering him to pay court costs and fines. The appellant challenged the lack of prescription for the crime and the subjective element of money laundering, arguing for a different factual reconstruction. The court rejected these claims as legally impermissible in the final instance, noting that the lower court's reasoning was sound and the appellant's arguments merely repeated those already dismissed on appeal.

Regesto Legislator

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Art. 648 cod. pen.; Art. 600 c.p.p.: Appeals in the final instance are inadmissible when they seek to reconstruct facts using criteria different from those adopted by the court of first instance, or when they rely on arguments already rejected in the appellate judgment.

Parole chiave

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money laundering prescription period subjective element final instance appeal inadmissible appeal factual reconstruction court costs sanzioni pecuniarie

Disposizioni normative citate

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Art. 648 cod. pen.
Letto il ricorso di Barnaba Antonio, Ritenuto che il primo motivo di ricorso, con il quale si contesta la mancata dichiarazione della prescrizione del reato di cui all'art. 648 cod.
Art. 600 c.p.p.
art. 648 cod. pen
Letto il ricorso di Barnaba Antonio, Ritenuto che il primo motivo di ricorso, con il quale si contesta la mancata dichiarazione della prescrizione del reato di cui all'art. 648 cod.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: BARNABA ANTONIO nato a MANDURIA il 23/09/1964 avverso la sentenza del 25/05/2023 della CORTE APPELLO di FIRENZEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ALESSANDRO LEOPIZZI;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

Letto il ricorso di Barnaba Antonio, Ritenuto che il primo motivo di ricorso, con il quale si contesta la mancata dichiarazione della prescrizione del reato di cui all'art. 648 cod. pen., maturata prima della sentenza impugnata, è manifestamente infondato posto che il termine di prescrizione del reato de quo è pari ad anni dieci, la condotta ascritta all'imputato risale al 9 luglio 2013 e la sentenza della Corte d'appello è stata emessa il 25 maggio 2023; che il secondo e il terzo motivo di ricorso, con i quali si contesta la sussistenza dell'elemento psicologico del reato di ricettazione, sono fondati su motivi che si risolvono nella pedissequa reiterazione di quelli già dedotti in appello e puntualmente disattesi dalla Corte di merito a pag. 2 (che richiama correttamente la giurisprudenza di legittimità sulla possibilità di ricavare la prova dell'elemento soggettivo della ricettazione dalla mancanza di plausibile giustificazione del possesso); che i medesimi motivi di ricorso non sono consentiti dalla legge in sede di legittimità perché tendono ad ottenere una inammissibile ricostruzione dei fatti mediante criteri di valutazione diversi da quelli adottati dal giudice di merito, il quale, con motivazione esente da vizi logici e giuridici, ha esplicitato le ragioni del suo convincimento evidenziando che la mancata allegazione, da parte dell'imputato, delle circostanze in cui è stato effettuato l'acquisto non consente di ritenere che la fattispecie sia connotata dalla mancanza di diligenza nel verificare la provenienza della cosa; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, in data 7 maggio 2024 Il Consigliere sensore I